Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07256/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due soggetti, acquirenti di un box e di un'unità immobiliare in un complesso condominiale, hanno agito per ottenere: l'accertamento della loro proprietà e del correlato diritto di accedere e trattenersi in diversi locali e spazi condominiali (corsello box, vano scala, locali tecnici, locale rifiuti, autoclave, contatori, deposito passeggini e locale ricreativo con attrezzature ginniche); l'ordine all'amministratore di consegnare chiavi e codici di accesso; il risarcimento dei danni per l'impedimento all'uso dei locali; in via subordinata, la restituzione di metà del prezzo pagato alla venditrice per l'acquisto del box. Il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo la causa devoluta al giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c. I ricorrenti hanno quindi proposto regolamento di competenza deducendo la violazione dell'art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c. in relazione all'art. 10 c.p.c., sostenendo che la controversia non riguardasse la sola misura o modalità d'uso dei servizi condominiali, ma l'esistenza stessa del diritto di condominio e del pari uso delle parti comuni.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha rilevato che, in sede di regolamento, può individuare autonomamente il giudice competente anche a fronte di motivazione carente del provvedimento impugnato. Ha poi affermato che la competenza si determina sulla base della domanda, del petitum e della causa petendi, a prescindere dalla fondatezza. Nel caso concreto, la domanda mirava a far accertare il diritto dei ricorrenti sulle parti comuni e il conseguente diritto al pari uso ex art. 1102 c.c., con richieste ripristinatorie e risarcitorie; pertanto non rientrava tra le controversie sulle mere "misura" o "modalità" d'uso dei servizi condominiali attribuite al giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c., ma restava devoluta al tribunale. Il provvedimento impugnato è stato cassato, è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Milano e le parti sono state rimesse davanti a quel giudice, che provvederà anche sulle spese del regolamento, con termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-ter c.p.c.

    La procedura del regolamento di competenza è stata trattata secondo la disciplina camerale prevista dalla norma, come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c.

    Richiamato per il rito applicabile alla decisione in camera di consiglio.

  • art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c.

    "le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case"

    Attribuisce al giudice di pace, qualunque sia il valore, solo le controversie sulle riduzioni quantitative o limitazioni qualitative dell'uso dei servizi condominiali, non quelle che investono l'esistenza del diritto di condominio o il pari uso delle cose comuni.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del valore e, quindi, alla competenza, ma non è stato il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 1102 c.c.

    La controversia è stata ricondotta alla tutela del diritto al pari uso delle cose comuni e alla libertà del suo esercizio.

  • art. 50 c.p.c.

    È stato assegnato il termine per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • La competenza per materia si determina in base alla domanda proposta, cioè al petitum e alla causa petendi, indipendentemente dalla fondatezza delle allegazioni.
  • Le controversie condominiali devolute al giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c. sono soltanto quelle che riguardano la misura e le modalità d'uso dei servizi condominiali; se la domanda investe l'esistenza del diritto sulle parti comuni o la tutela del pari uso ex art. 1102 c.c., la competenza resta del tribunale.
  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può accertare direttamente il giudice competente anche se il provvedimento impugnato è privo di motivazione idonea a sorreggerlo.
  • Quando la Corte cassa il provvedimento sulla competenza e dichiara il giudice competente, rimette le parti dinanzi a quel giudice per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese, con assegnazione del termine per la riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaParti comuni
RamiProcesso civileCondominioDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.