Cassazione Civile, Ordinanza n. 07258/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato tre delibere assembleari con cui il condominio aveva approvato la ripartizione delle spese per il rifacimento e la ristrutturazione della copertura del fabbricato, addebitandole ai diversi gruppi di comproprietari in base alla proiezione verticale dei corpi di fabbrica. In primo grado la domanda era stata formulata come impugnazione per violazione dei criteri legali di riparto delle spese ex art. 1123, comma 1, c.c. e il tribunale l’aveva rigettata. In appello la ricorrente sosteneva che le delibere fossero nulle perché contrastanti anche con il regolamento condominiale, che prevedeva il riparto secondo tabelle millesimali, e deduceva che tale nullità fosse rilevabile in ogni stato e grado. La corte d’appello ha però ritenuto che la questione relativa alla violazione del regolamento fosse stata introdotta solo tardivamente nella comparsa conclusionale di primo grado, quindi inammissibile in appello come domanda nuova ex art. 345 c.p.c.; inoltre ha osservato che non era stato allegato e provato il carattere contrattuale del regolamento, necessario per renderlo inderogabile rispetto alla delibera assembleare. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che non vi era stata una nuova domanda ma solo una diversa qualificazione della medesima impugnazione, sempre volta a far valere la nullità delle delibere per illegittima modifica dei criteri di riparto delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la decisione della corte territoriale osservando, da un lato, che il motivo non colpiva specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché non censurava in modo adeguato sia la preclusione processuale sia il difetto di prova sulla natura contrattuale del regolamento; dall’altro, ha ribadito che la domanda fondata sulla violazione del regolamento condominiale costituisce domanda nuova rispetto a quella basata sulla sola violazione dei criteri legali di riparto delle spese. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, oltre a una condanna ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell’impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali
criterio legale di riparto delle spese condominiali, assunto dalla ricorrente come parametro violato dalle delibere
è vietata in appello la proposizione di una domanda nuova fondata su una diversa causa petendi rispetto a quella introdotta in primo grado
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve essere specifico e investire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata
procedura camerale accelerata richiamata per la proposta di definizione anticipata
utilizzati per la condanna per responsabilità aggravata e per la sanzione in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
previsto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, la deduzione in appello di una causa di invalidità diversa da quella posta a base della domanda introduttiva integra domanda nuova, vietata dall’art. 345 c.p.c., quando muti la causa petendi.
- L’impugnazione per violazione dei criteri legali di riparto delle spese non coincide con l’impugnazione fondata sulla violazione di un regolamento condominiale contrattuale: si tratta di titoli diversi e non liberamente sovrapponibili in appello.
- Il rilievo della nullità della delibera per contrasto con il regolamento condominiale presuppone che il regolamento sia allegato e provato nella sua natura contrattuale, quale condizione della sua inderogabilità rispetto alla deliberazione assembleare.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile se non censura in modo specifico tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La nullità della delibera e la sua eccepibilità in ogni stato e grado non eliminano le preclusioni processuali sulla deduzione tardiva di un diverso fondamento di invalidità, quando ciò comporti un mutamento della domanda originaria.
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