Cassazione Civile, Ordinanza n. 07260/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi condominiali pari a € 4.812,37. Il giudice di pace aveva revocato il decreto per avvenuto pagamento dei contributi, ma il Tribunale di Milano ha riformato solo il capo relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c. Il condomino soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha contestato la validità della procura alle liti rilasciata nel procedimento monitorio e nell'opposizione, sostenendo che la delibera assembleare avesse nominato amministratore la società e non il socio persona fisica che aveva conferito la procura; 2) ha dedotto violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che il credito non fosse esigibile senza previa esibizione della documentazione giustificativa del debito e dello stato dei pagamenti, anche in ragione di un asserito accordo precedente; 3) ha denunciato omessa pronuncia sulla tardività della produzione del verbale assembleare di ratifica ex art. 182 c.p.c., assumendo anche vizi formali della delibera e una presunta simulazione/interposizione fittizia.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione della delibera di nomina dell'amministratore è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, nel caso concreto, la delibera del 21 novembre 2016 consentiva di identificare l'architetto Giuseppe Gatto come amministratore, con conseguente validità della procura. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che il debito del subentrante nei contributi condominiali ha fonte legale autonoma ex art. 63, comma 4, disp. att. c.c., che l'eventuale mancata attestazione dello stato dei pagamenti non incide sulla prova e sull'esigibilità del credito e che il condomino non ha un diritto sinallagmatico di sospendere il pagamento per mancata visione dei giustificativi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'omessa pronuncia non riguarda eccezioni di rito, ma questioni di merito, e perché la ratifica ex art. 182 c.p.c. era comunque assorbita dalla corretta individuazione dell'amministratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore del condominio, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. È stata respinta la domanda del condominio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
consente la difesa personale della parte; il ricorrente è comparso personalmente.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il procedimento camerale e per la memoria della parte.
la delibera di nomina dell'amministratore spiega effetti verso i terzi e ai fini della rappresentanza processuale del condominio dal momento dell'adozione.
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di legittimazione processuale e procura.
art. 63, comma 4, disp. att. c.c.
fondamento dell'obbligazione solidale dell'acquirente/subentrante per i contributi condominiali; obbligazione autonoma, costituita ex novo dalla legge.
attribuisce all'amministratore il dovere di fornire attestazione sullo stato dei pagamenti e sulle liti in corso su richiesta del condomino.
art. 1129, comma 12, n. 7, c.c.
l'eventuale mancata attestazione integra grave irregolarità idonea a giustificare revoca giudiziale, ma non incide sulla fondatezza del credito.
richiamato dal ricorrente in tema di correttezza nell'adempimento.
richiamato dal ricorrente per contestare l'esigibilità del credito.
richiamato dal ricorrente in tema di obbligazione solidale.
richiamato dal ricorrente in tema di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di inadempimento.
la regolarizzazione del difetto di legittimazione/rappresentanza può avvenire in qualunque stato e grado mediante ratifica assembleare.
l'omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito, non di eccezioni di rito.
invocato sia per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dal condominio, sia nel capo riformato della sentenza di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'interpretazione della delibera assembleare di nomina dell'amministratore di condominio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, non mediante una mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa.
- Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata nell'interesse del condominio, è sufficiente che il soggetto firmatario sia identificato con la funzione e il potere rappresentativo di amministratore; se la delibera assembleare ne conferma la nomina, la rappresentanza processuale è valida.
- Il debito per contributi condominiali gravante sul subentrante nei diritti del condomino ha fonte legale autonoma ex art. 63, comma 4, disp. att. c.c. e non richiede un rapporto sinallagmatico con il condominio; il condomino non può rifiutare il pagamento invocando la mancata consegna dei documenti contabili, salvo le diverse conseguenze interne previste dall'ordinamento.
- L'omessa o tardiva produzione di un verbale assembleare di ratifica ex art. 182 c.p.c. non determina di per sé nullità insanabile se il difetto di legittimazione o rappresentanza è comunque sanabile con ratifica assembleare con effetti retroattivi.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone il mancato esame di una questione di merito e non si configura per la mancata decisione su eccezioni processuali di rito.
- La mancata attestazione dello stato dei pagamenti da parte dell'amministratore può integrare irregolarità rilevante ai fini della sua revoca, ma non incide automaticamente sulla liquidità, esigibilità o prova del credito condominiale azionato in giudizio.
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