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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07259/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un condominio per contestare il pagamento di somme richieste da due soggetti che avevano sottoscritto, in sede di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., un verbale di conciliazione relativo a danni da infiltrazioni idriche nei locali da essi utilizzati. Il condominio sosteneva che l'impegno al pagamento fosse stato subordinato a una condizione sospensiva, cioè all'accettazione della compagnia assicurativa, e che quindi il verbale non fosse immediatamente esigibile. Inoltre censurava la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa della compagnia assicurativa, che il condominio aveva evocato in garanzia nell'ambito dell'opposizione. Con il ricorso per cassazione il condominio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1353 ss. e 1362 c.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto la condizione sospensiva risultante dal verbale di conciliazione; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per motivazione apparente e omessa considerazione di circostanze decisive; 3) violazione dell'art. 269 c.p.c., per avere dichiarato inammissibile la chiamata in garanzia del terzo nonostante la richiesta di autorizzazione fosse stata formulata nell'atto di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione meramente apparente perché non aveva realmente interpretato la clausola del verbale di conciliazione né confrontato la propria conclusione con il contenuto letterale della clausola e con la decisione di primo grado. Ha quindi affermato che la clausola, per come riportata, prospettava effettivamente una condizione sospensiva legata all'accettazione della compagnia assicurativa, rinviando al giudice di merito il nuovo esame del punto. Ha inoltre ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità della chiamata del terzo, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente può chiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo nell'atto di opposizione; ove tale istanza sia tempestivamente proposta, la decadenza è impedita e la chiamata non può essere dichiarata inammissibile. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    La conciliazione raggiunta in sede di consulenza tecnica preventiva costituisce il contesto negoziale da interpretare secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., e il relativo verbale può contenere pattuizioni condizionate.

  • art. 1353 c.c.

    La Corte riconosce che una pattuizione può essere sottoposta a condizione sospensiva e che, se la clausola del verbale lo prevede, l'esigibilità dell'obbligazione resta subordinata all'avveramento dell'evento dedotto in condizione.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del verbale conciliativo deve muovere dal senso letterale delle espressioni usate e dalla comune intenzione delle parti; non è sufficiente un'affermazione apodittica di assenza di condizioni.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non apparente; una decisione che non spieghi il percorso logico-giuridico seguito è censurabile in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiama il requisito costituzionale della motivazione della sentenza, che non può ridursi a formule generiche o apodittiche.

  • art. 269 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente resta sostanzialmente convenuto e, per chiamare un terzo, deve chiedere l'autorizzazione del giudice nell'atto di opposizione; se l'istanza è tempestiva, la chiamata non decade e può ritenersi implicitamente autorizzata anche se il provvedimento formale non sia stato emesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente conserva la posizione processuale di convenuto anche quanto ai poteri di chiamata del terzo; pertanto la chiamata in garanzia richiede, di regola, la previa autorizzazione del giudice richiesta nell'atto di opposizione.
  • Se l'opponente, pur citando direttamente il terzo, formula tempestivamente nell'atto di opposizione l'istanza di autorizzazione alla chiamata, la decadenza è evitata e la chiamata non può essere dichiarata inammissibile solo perché manca un formale provvedimento autorizzativo.
  • L'interpretazione di un verbale conciliativo deve essere condotta con criteri letterali e sistematici, verificando il contenuto effettivo della clausola e la comune intenzione delle parti; una motivazione che si limiti ad affermare apoditticamente l'assenza di condizioni è apparente.
  • Quando il pagamento di una somma è collegato, nel testo dell'accordo, all'accettazione di un terzo, la clausola può integrare una condizione sospensiva e l'esigibilità della prestazione va verificata alla luce di tale subordinazione.
  • La motivazione della sentenza deve consentire il controllo del ragionamento decisorio: non è sufficiente una formula stereotipata, ma occorre il confronto con le difese delle parti e con gli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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