Cassazione Civile, Ordinanza n. 07255/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da un ente proprietario di un terreno nei confronti di un comune, deducendo che ampie porzioni della particella fossero state occupate dall’ente territoriale senza pagamento delle indennità di occupazione legittima e senza emissione dei decreti di esproprio. L’ente proprietario sosteneva inoltre che il comune avesse concesso in locazione le aree occupate al Ministero dell’Interno e che su di esse fosse poi stato edificato il Comando Stazione dei Carabinieri. In appello la domanda era stata rigettata per prescrizione, ritenendosi non provata l’esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione annuale dell’indennità di occupazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1219, 2943, 2934, 1362 ss., 1344 e 2944 c.c., sostenendo che alcune note del 1996 e del 2001 e un verbale di incontro del 2003 avessero efficacia interruttiva o ricognitiva del debito, e che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato tali atti anche sotto il profilo ermeneutico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione dell’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di atti tipizzati dalla legge, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta. Ha inoltre osservato che la corte d’appello aveva esaminato compiutamente i documenti prodotti, escludendo che contenevano una specifica richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione o un effettivo riconoscimento di debito, e che il motivo di ricorso si risolveva in una mera contrapposizione di diversa lettura degli atti, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per il ricorso introduttivo proposto in appello; non centrale nella decisione di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione del contenuto degli atti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
rileva per l’omesso esame di un fatto decisivo; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove
richiamato dalla ricorrente in tema di costituzione in mora e atti interruttivi
richiamato dalla ricorrente in tema di estinzione del diritto per prescrizione
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia interruttiva degli atti prodotti; la Corte ribadisce che, fuori dai casi tipizzati, l’idoneità interruttiva è accertamento di fatto
richiamato dalla ricorrente in relazione al riconoscimento del debito quale possibile causa interruttiva della prescrizione
richiamati per contestare l’interpretazione degli atti privati; la Corte afferma che l’interpretazione degli atti è questione di fatto, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici
richiamato dalla ricorrente, ma non risulta decisivo nella ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La verifica dell’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di un atto espressamente previsto dalla legge, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se la motivazione è logica e giuridicamente corretta.
- L’accertamento del contenuto ricognitivo di un atto o di una dichiarazione è rimesso al giudice di merito e non può essere sostituito in cassazione da una diversa e solo più favorevole lettura del documento.
- La censura di violazione dei criteri di interpretazione degli atti non è ammissibile quando si risolva in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative plausibili, poiché il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non sussiste quando la sentenza di merito esponga in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito e affronti il fatto storico decisivo controverso.
- Per sottrarsi al controllo di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito all’atto non deve essere l’unica possibile, ma deve rientrare tra le interpretazioni plausibili e non manifestamente illogiche.
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