Cassazione Civile, Ordinanza n. 07253/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo chirografario derivante da due finanziamenti e da anticipazioni su fatture cedute pro solvendo. Il giudice delegato aveva escluso integralmente il credito richiamando, tra l’altro, anatocismo, interessi ultralegali e usurari e commissioni. In opposizione ex art. 99 l.fall., il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito relativa ad alcuni anticipi su fattura, escludendo i finanziamenti perché la documentazione prodotta non aveva data certa e quindi non era opponibile alla procedura, e negando altresì parte delle anticipazioni per difetto di prova dell’effettiva erogazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della decisione per avere il tribunale rilevato d’ufficio, senza provocare il contraddittorio, la questione della mancanza di data certa e dell’inopponibilità al fallimento; 2) violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la data certa si sarebbe potuta desumere dai piani di ammortamento; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando la valutazione delle prove in relazione ad alcuni anticipi su fattura e agli estratti conto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il tribunale avesse rilevato d’ufficio una questione mista di fatto e diritto (inopponibilità per mancanza di data certa) senza attivare il contraddittorio, con conseguente nullità della decisione per violazione del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 99 l.fall.
Norma processuale che disciplina l’opposizione allo stato passivo; il ricorso nasce dall’esito del giudizio di opposizione alla mancata ammissione del credito.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Il giudice deve assegnare alle parti un termine per memorie quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio, in attuazione del contraddittorio.
art. 183, comma 4, c.p.c.
È richiamato come norma espressiva del potere-dovere del giudice di indicare le questioni rilevabili d’ufficio e di favorire il contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento del diritto di difesa leso dalla mancata attivazione del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato come base costituzionale del principio del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio di nullità dedotto nel primo motivo di ricorso.
art. 2704 c.c.
Invocato per sostenere che la data certa dei documenti poteva essere desunta da elementi documentali; la questione diviene centrale per l’opponibilità al fallimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo come norma sull’onere della prova della data certa e del credito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre un vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte o attribuisce efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore, non quando valuta liberamente le prove.
art. 116 c.p.c.
È richiamato per affermare che la valutazione dell’attendibilità e concludenza delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa della documentazione prodotta dal creditore è questione rilevabile anche d’ufficio, ma se il giudice intende fondare la decisione su tale profilo deve previamente instaurare il contraddittorio quando si tratti di questione di fatto o mista di fatto e diritto.
- La nullità della decisione per omessa attivazione del contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio è configurabile solo se la parte che la deduce indica concretamente quali difese e quali prove avrebbe potuto sviluppare ove fosse stata tempestivamente avvisata.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove attendibili e la valutazione della loro concludenza spetta al giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi specifici, ossia quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non quando si contesti il peso attribuito alle prove acquisite.
- L’omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice abbia comunque preso in considerazione la documentazione complessivamente prodotta, anche se ne abbia tratto conclusioni non condivise dalla parte ricorrente.
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