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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28666/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003, relativo a fondi o capitali rinvenuti in Svizzera presso un notaio svizzero e riferiti al contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento; (3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella natura dei recuperi a tassazione; (4) violazione dell'art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. 78/2009 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, per applicazione retroattiva della presunzione legale e del raddoppio dei termini; (5) violazione degli artt. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. 78/2009, 3 e 10 l. 212/2000; (6) violazione degli artt. 63 e 64 TFUE per asserita restrizione della libera circolazione dei capitali. Il contribuente sosteneva che la presunzione legale prevista dall'art. 12, comma 2, non potesse operare per il 2003 e che, di conseguenza, non potesse neppure applicarsi il raddoppio dei termini di accertamento; inoltre invocava profili di incompatibilità unionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il sesto motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo, e ha accolto solo parzialmente il secondo, il quarto e il quinto, limitatamente alla non retroattività della presunzione legale di evasione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009. Ha però affermato che tale non applicabilità retroattiva non impedisce all'Ufficio di fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; ha inoltre ribadito che il meccanismo del raddoppio dei termini di cui al comma 2-bis ha natura processuale/procedimentale e può operare anche per annualità anteriori al 2009. Ha escluso infine la violazione dell'art. 63 TFUE, richiamando la finalità di efficacia dei controlli fiscali e la circostanza che la Svizzera era inclusa nella black list richiamata dalla norma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione conforme ai principi enunciati, con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità per omessa pronuncia

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla struttura della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo motivazionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a supporto della censura di nullità

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    censura processuale per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973

    richiamato per la dedotta invalidità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte precisa che non copre omissioni di valutazioni o argomentazioni difensive

  • art. 12, commi 2 e 2-bis, D.L. 78/2009

    la presunzione legale di evasione è qualificata come sostanziale e non retroattiva; il raddoppio dei termini è invece qualificato come procedimentale/processuale e applicabile anche a periodi anteriori al 2009

  • art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973

    richiamato nei motivi del ricorrente insieme alla questione di validità dell'atto

  • art. 3 L. 212/2000

    invocato dal ricorrente in relazione alla retroattività della disciplina

  • art. 10 L. 212/2000

    invocato dal ricorrente a tutela del contribuente

  • art. 63 TFUE

    la Corte esclude la violazione della libera circolazione dei capitali, ritenendo legittima la misura in quanto funzionale all'efficacia dei controlli fiscali e riferita a paese incluso nella black list

  • art. 64, par. 1, TFUE

    invocato dal ricorrente come limite alla deroga, ma ritenuto non decisivo dalla Corte

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per affermare l'utilizzabilità delle presunzioni semplici anche quando non operi la presunzione legale

  • art. 2728 c.c.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sulle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    richiamato per la possibilità di produzione in giudizio degli atti posti a fondamento della motivazione per relationem

  • art. 56 D.P.R. 633/1972

    richiamato per il principio secondo cui l'avviso è valido se consente la difesa del contribuente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito decide la causa nel merito in modo incompatibile con l'esame dell'eccezione pregiudiziale: in tal caso l'eccezione si intende implicitamente rigettata e la censura va eventualmente ricondotta a violazione di legge o vizio di motivazione, non a nullità per omessa pronuncia.
  • L'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di argomentazioni difensive, qualificazioni giuridiche o singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
  • La presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia, l'Amministrazione può comunque provare l'occultamento di redditi esteri mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-bis, d.l. 78/2009 ha natura procedimentale/processuale e può operare anche per periodi d'imposta precedenti al 2009 quando siano coinvolti redditi detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi efficacemente; la piena prova dei fatti a fondamento dell'accertamento può essere integrata in giudizio.
  • Non vi è incompatibilità con l'art. 63 TFUE quando la disciplina nazionale sui controlli fiscali per capitali detenuti all'estero risponda a esigenze di effettività dell'accertamento e riguardi paesi ricompresi nella black list richiamata dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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