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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28596/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un istituto di credito otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento di una somma rilevante nei confronti del titolare di una ditta individuale, in proprio e quale titolare dell'impresa. L'ingiunto proponeva opposizione deducendo la nullità del contratto di finanziamento e del saldo dare/avere posto a base del credito, per asserita mancanza di causa e violazione delle condizioni di legge nel calcolo del saldo. Il tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione perché nessuna delle parti aveva esperito il tentativo di mediazione, pur assegnando il termine. In appello, la corte territoriale revocava il decreto ingiuntivo ma, ritenendo comunque fondata la pretesa sostanziale della banca sulla base della domanda subordinata di accertamento del credito, condannava l'opponente al pagamento di una somma ridotta per lo scorporo di alcune commissioni. Il ricorrente denunciava in cassazione: 1) violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, sostenendo che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta/creditore e che il suo mancato esperimento comporta la revoca del decreto e la liberazione del debitore; 2) violazione delle medesime norme, per avere la corte d'appello accolto la domanda subordinata della banca nonostante la revoca del decreto e senza appello incidentale della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito. Ha affermato che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta esaurita la fase sulla provvisoria esecuzione, l'onere di attivare la mediazione incombe sulla parte opposta; se essa non si attiva, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e revocare il decreto ingiuntivo. Poiché nel caso concreto la mediazione non era stata promossa, la domanda di condanna è stata dichiarata improcedibile. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la particolarità della vicenda e per l'intervento chiarificatore della giurisprudenza intervenuto in prossimità della decisione d'appello.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato solo come base della dedotta nullità del contratto di finanziamento per asserita mancanza di causa, senza che la Corte di cassazione entri nel merito di tale profilo.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010

    Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, dopo la fase sull'eventuale concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata mediazione comporti la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo e la liberazione del debitore, ma la decisione valorizza soprattutto il comma 1-bis e l'orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 5, commi 1, 2, 2-bis, 5, d.lgs. 28/2010

    Sono richiamati nel secondo motivo per censurare la decisione d'appello che aveva accolto la domanda subordinata della banca nonostante la revoca del decreto e senza appello incidentale.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di introdurre la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione del decreto.
  • Se la parte opposta non promuove la mediazione nel termine assegnato, la domanda proposta con il ricorso monitorio diviene improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
  • Quando la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dichiarando l'improcedibilità della domanda, senza rinvio.
  • La mancata attivazione della mediazione incide sulla procedibilità della domanda sostanziale azionata con il monitorio, impedendo una decisione di merito favorevole alla parte che era onerata dell'attivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMediazione obbligatoria
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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