Cassazione Civile, Ordinanza n. 28600/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Nel fallimento di una società debitrice, un credito originariamente insinuato in chirografo dalla banca mutuante era stato poi oggetto di surroga e di richiesta di rettifica in favore del soggetto gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale mandataria ex lege. Il giudice delegato aveva negato una nuova ammissione al passivo; il tribunale, in sede di opposizione, aveva rigettato la domanda ritenendo che il credito fosse già stato ammesso in chirografo e che la surroga intervenuta rendesse comunque inammissibile un’ulteriore insinuazione per lo stesso credito. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo: violazione del principio di non contestazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea applicazione delle norme sulla surrogazione e sulla legittimazione del gestore del Fondo a recuperare il credito mediante ruolo; violazione delle disposizioni che attribuirebbero privilegio ai crediti di sostegno pubblico; e, in sostanza, che non vi sarebbe duplicazione del credito ma solo diversa qualificazione giuridica, con conseguente possibilità di autonoma ammissione al passivo o rettifica del credito già ammesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la domanda si scontrasse con la preclusione derivante dal giudicato endofallimentare formatosi sullo stato passivo reso esecutivo, poiché il credito di cui si chiedeva l’ammissione era lo stesso già insinuato e ammesso in chirografo, poi rettificato a seguito di surrogazione non opposta. Ha inoltre rilevato un difetto di interesse ad impugnare, perché le affermazioni del tribunale sulla mancata contestazione della surroga e sull’assenza di reclamo avverso la rettifica si collegavano al precedente decreto di esecutività dello stato passivo, non al decreto ora impugnato. I singoli motivi sono stati comunque reputati inammissibili: il primo perché la curatela aveva effettivamente contestato il credito; il secondo perché assorbito dalla preclusione da giudicato; il terzo e il quarto perché estranei alla ratio decidendi e formulati in modo generico. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato quale base dell’istanza di ammissione al passivo del credito nel fallimento.
art. 24, comma 33, L. 449/1997
invocato come fonte del privilegio preteso sul credito insinuato.
art. 2, comma 100, lett. a), L. 662/1996
richiamato in relazione al Fondo di Garanzia per le PMI e alla surrogazione del gestore del Fondo.
richiamato dal tribunale per la surroga operata dal curatore nella posizione creditoria in seguito al pagamento da parte del Fondo.
richiamato con riferimento al mancato reclamo avverso l’atto di rettifica/surroga nello stato passivo.
richiamato per affermare la stabilità del decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
invocato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
invocato per dedotta violazione del principio di non contestazione.
richiamato a sostegno della disciplina della surrogazione invocata dalla ricorrente.
richiamato a sostegno della disciplina della surrogazione legale.
art. 2, comma 4, d.m. 20.6.2005
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione al recupero del credito mediante ruolo.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle impugnazioni concorsuali.
richiamato dalla ricorrente per fondare l’attività di riscossione tramite ruolo.
richiamato in tema di causa di prelazione.
richiamato in tema di grado dei privilegi.
art. 9, commi 4 e 5, L. 123/1998
invocato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di una causa di prelazione per gli interventi pubblici di sostegno.
invocato dalla ricorrente quale ulteriore base del privilegio preteso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo, l’ammissione definitiva del credito, una volta reso esecutivo lo stato passivo, acquista una stabilità assimilabile al giudicato endofallimentare e preclude la riproposizione della medesima pretesa, anche se sotto diversa qualificazione giuridica o con diverso soggetto formalmente legittimato.
- La preclusione derivante dallo stato passivo opera anche rispetto alle cause di prelazione connesse al credito, se non dedotte o definite nel procedimento concorsuale nei modi e nei termini previsti.
- L’interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale e una statuizione idonea a incidere sul giudicato; se la decisione gravata si limita a prendere atto di effetti già consolidati in un precedente atto concorsuale non impugnato, il ricorso difetta di interesse.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della decisione impugnata: censure generiche, o che non si confrontano con la ragione decisiva posta a base del provvedimento, sono inammissibili.
- La deduzione della non contestazione è infondata se dagli atti emerge che la controparte abbia effettivamente contestato il credito o i suoi presupposti; la non contestazione non può essere affermata in modo apodittico contro il contenuto concreto delle difese avversarie.
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