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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28593/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per riesaminare nel merito la censura relativa alla spettanza dell’agevolazione Tremonti Ambiente e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, relativa a IRES 2015, con recupero di imposta collegato al disconoscimento di un credito IRES fruito per agevolazioni "Tremonti Ambiente". La contribuente ha contestato sin dal primo grado, e poi in appello e in cassazione, sia la spettanza del beneficio fiscale sia la validità della cartella per vizi di motivazione e di notifica. In cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR dichiarato inammissibili i primi due motivi di appello, che invece riguardavano la spettanza del credito/agevolazione e quindi la legittimità della pretesa; (2) omesso esame del fatto decisivo consistente nella sussistenza dei requisiti per la Tremonti Ambiente; (3) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per asserita carenza di motivazione della cartella quanto a interessi e sanzioni; (4) nullità per omessa pronuncia sui motivi di ricorso introduttivo che, secondo la ricorrente, non erano stati esaminati; (5) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e della disciplina PEC/CAD/INI-PEC per inesistenza della notifica della cartella, inviata da indirizzo PEC non risultante in un pubblico registro. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo: i motivi di appello non erano estranei alla materia del contendere, perché diretti a contestare il recupero del credito e a far valere il diritto al beneficio fiscale, che la contribuente poteva opporre in giudizio anche oltre i termini della dichiarazione integrativa, in presenza di errori o omissioni nella dichiarazione che incidano in danno del contribuente. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati: il secondo per difetto di specificità e perché non indicava un fatto storico omesso, il terzo per mancata trascrizione della cartella e comunque perché la cartella da controllo automatizzato è motivabile mediante richiamo alla dichiarazione e alla base normativa del calcolo, il quarto per mancata produzione del ricorso introduttivo necessario a verificare l’omessa pronuncia, il quinto perché la questione non era stata riproposta in appello ed era coperta da giudicato interno.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Nel controllo automatizzato la pretesa può essere portata a conoscenza con cartella di pagamento fondata sulla dichiarazione; la motivazione è incentrata sui dati dichiarativi e sul calcolo automatizzato.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nella doglianza della contribuente, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 6, comma 13, l. n. 388/2000

    Norma dell’agevolazione Tremonti Ambiente oggetto della controversia sul diritto al credito fiscale.

  • art. 1, comma 4, D.M. 18 settembre 1997

    Richiamato nei gradi di merito per escludere il beneficio in ragione della partecipazione societaria all'85% da parte della capogruppo.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la dedotta carenza di motivazione della cartella, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    L’obbligo motivazionale della cartella è ritenuto assolto, per le somme da controllo automatizzato, mediante il richiamo alla dichiarazione e alla base normativa del calcolo di interessi e sanzioni.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    La novella non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente; prima della modifica la dichiarazione integrativa seguiva un diverso regime temporale.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato in relazione all’utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione rettificata.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Usato come termine di decadenza per la dichiarazione integrativa nel regime risultante dalla novella.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo sull’omessa pronuncia e sulla nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di denunciare insufficienza motivazionale.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’inammissibilità dell’appello, ma la Cassazione ha ritenuto fondata la censura della contribuente.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Regola i requisiti dell’appello tributario, richiamata per sostenere l’ammissibilità dei motivi di gravame.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Norma sulla notifica della cartella; la censura sulla PEC non è stata esaminata nel merito per giudicato interno.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata trascrizione del ricorso di primo grado.

  • artt. 117-122 t.u.i.r.

    Richiamati nei motivi originari come disciplina del consolidato fiscale.

  • art. 40-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nei motivi originari in tema di consolidato fiscale.

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    Per gli interessi, il criterio di liquidazione è predeterminato dalla legge e si traduce in un'operazione matematica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in Cassazione, richiamata in intestazione processuale.

Massime di principio

  • In sede tributaria, il contribuente può difendersi contro la maggiore pretesa fiscale allegando errori o omissioni della dichiarazione anche oltre i termini della dichiarazione integrativa, quando tali errori incidano in suo danno; il limite temporale della dichiarazione integrativa non preclude la contestazione giudiziale della pretesa.
  • La modifica dell’art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998 non ha natura interpretativa e non è applicabile retroattivamente: il nuovo regime estende il termine per integrare la dichiarazione, ma non può essere utilizzato per regolare situazioni anteriori alla novella.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la cartella di pagamento è adeguatamente motivata se richiama la dichiarazione del contribuente e la base normativa del calcolo; per gli interessi è sufficiente l’indicazione della decorrenza e del parametro normativo, mentre non occorre esporre analiticamente ogni passaggio aritmetico.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non già la mera insufficienza della motivazione o l’omesso esame di singole argomentazioni difensive.
  • La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede che il ricorrente riproduca o produca gli atti necessari a verificare i motivi non esaminati; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Una doglianza non riproposta in appello cade in giudicato interno e non può essere utilmente fatta valere in cassazione.
  • La questione della spettanza di un’agevolazione fiscale può essere scrutinata nel giudizio di opposizione alla cartella quando il contribuente contesti che il recupero d’imposta sia fondato su un errato disconoscimento del credito dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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