Cassazione Civile, Ordinanza n. 35314/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio ha recuperato maggiori imposte sul reddito d’impresa ed IVA, escludendo costi per euro 329.640,00 ritenuti fittizi perché documentati da fatture considerate false. Il giudice regionale ha confermato il recupero sulla base delle dichiarazioni dell’emittente delle fatture, della genericità e uniformità dei documenti, e dei pagamenti in contanti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, assumendo che non fosse stata provata la presentazione della notizia di reato e che dovesse rilevare l’esito assolutorio del processo penale; 2) violazione delle norme su onere della prova, presunzioni, detraibilità IVA e deducibilità dei costi, sostenendo che i costi fossero certi, determinabili, inerenti e congrui, e che la CTR avesse mal valutato le prove, anche rispetto alle decisioni penali e ad altre decisioni favorevoli; 3) violazione delle norme sull’onere della prova, sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario e sulla valutazione delle prove, contestando il rilievo attribuito alle dichiarazioni dell’emittente delle fatture e la mancata valorizzazione delle dichiarazioni di segno contrario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il raddoppio dei termini opera quando siano astrattamente e obiettivamente configurabili i presupposti dell’obbligo di denuncia penale, senza che rilevino né l’effettiva trasmissione della notitia criminis né l’esito del procedimento penale; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato il pvc che segnalava fatti penalmente rilevanti. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte ha rilevato in parte l’inammissibilità per commistione di censure eterogenee e, per il resto, l’infondatezza, perché le doglianze miravano in realtà a rivalutare il merito e gli elementi istruttori. Ha ribadito che fatture prive di specifica indicazione di natura, qualità e quantità delle prestazioni non soddisfano i requisiti formali e non possono fondare deduzione del costo e detrazione IVA; le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili come indizi nel processo tributario; in caso di accertata oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettività delle prestazioni. La sentenza penale assolutoria non ha efficacia automatica nel giudizio tributario, potendo solo essere valutata come fonte di prova, senza vincolo per il giudice fiscale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Il raddoppio dei termini di accertamento è legittimo quando sono astrattamente configurabili i presupposti dell’obbligo di denuncia penale; non è necessario provare l’effettiva trasmissione della notitia criminis o che sia intervenuta prima della scadenza del termine ordinario.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Si applica la medesima logica del raddoppio dei termini in presenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia per reati tributari.
Rileva come parametro per verificare se, ‘ora per allora’, fossero presenti gli elementi tali da far sorgere l’obbligo di denuncia penale.
La disciplina del raddoppio dei termini presuppone la ricorrenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto.
In tema di deduzione dei costi e detrazione IVA, a fronte della prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle prestazioni.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per fondare l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni.
L’Amministrazione può provare l’oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione dell’IVA richiede operazioni effettive e documentazione idonea; in caso di fatture fittizie il diritto alla detrazione viene meno.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato come norma sulla rettifica/accertamento IVA nell’ambito della contestazione di fatture false e operazioni inesistenti.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La deducibilità dei costi richiede effettività e idonea prova dell’operazione sottostante.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura deve indicare natura, qualità e quantità delle prestazioni; la genericità del documento lo rende inidoneo a fondare deduzione e detrazione.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale, ma le dichiarazioni di terzi possono essere valorizzate come indizi.
La critica in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di legittimità.
La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata disposta la statuizione conseguente in tema di contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma inserita a modifica della disciplina del contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario è legittimo quando, al momento dell’attività accertativa, siano oggettivamente configurabili i presupposti dell’obbligo di denuncia per reati tributari; non occorre la prova dell’effettiva denuncia né rileva l’esito del processo penale.
- Le fatture che descrivono in modo del tutto generico le prestazioni e non indicano natura, qualità e quantità dell’attività non assolvono alla funzione documentale richiesta dalla legge e non possono, da sole, fondare né la deduzione del costo né la detrazione IVA.
- L’Amministrazione finanziaria può dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente l’onere di provare positivamente l’effettività delle prestazioni.
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio non hanno valore di prova testimoniale, ma sono utilizzabili come elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice.
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario: il giudice fiscale può considerarla come elemento di prova, ma deve valutarla autonomamente insieme al restante materiale istruttorio.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, salvo il controllo sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35141/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35155/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35156/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35157/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →