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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28880/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento notificato il 24 dicembre 2014 per l'anno d'imposta 2005 a una contribuente titolare di ditta individuale. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto e la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva confermato l'annullamento, ritenendo che l'unico richiamo a un procedimento penale con numero identificativo non bastasse a dimostrare un collegamento soggettivo, oggettivo e temporale con la pretesa evasione fiscale, né l'effettiva esistenza di un procedimento penale relativo all'ipotesi di reato contestata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando la violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la CTR aveva erroneamente subordinato l'operatività del raddoppio alla prova dell'effettiva instaurazione del procedimento penale, mentre sarebbe sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente a rendere percepibile il percorso argomentativo; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia o l'accertamento del reato da parte del giudice tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente e per asserita violazione delle norme sul contenuto della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della nullità denunciata per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria e sulla motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e sull'obbligo di motivazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento del vizio di motivazione apparente denunciato dalla ricorrente.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Per i testi applicabili ratione temporis, prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell'obbligo di denuncia penale.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Per i testi applicabili ratione temporis, prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell'obbligo di denuncia penale.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale è stato individuato come il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini di accertamento nel regime applicabile.

  • d.lgs. n. 74/2000

    È richiamato quale catalogo dei reati tributari per i quali l'obbligo di denuncia penale può fondare il raddoppio dei termini.

  • d.l. n. 223/2006

    È indicato come l'intervento normativo che aveva introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni penalmente rilevanti.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    È indicato come la norma che ha subordinato il raddoppio alla presentazione della denuncia entro il termine ordinario, con clausola di salvaguardia per gli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore.

  • art. 1, commi 130 e ss., L. n. 208/2015

    È indicato come la disposizione che ha definitivamente eliminato il raddoppio dei termini di accertamento, sostituendolo con termini più ampi per i periodi d'imposta interessati.

  • art. 3 d.lgs. n. 74/2000

    È il reato tributario richiamato nel procedimento penale menzionato negli atti di causa.

  • art. 331 c.p.p.

    "presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale"

    La Corte ribadisce che la verifica richiesta riguarda l'esistenza dell'obbligo di denuncia, non la prova dell'effettiva presentazione o dell'accertamento del reato.

Massime di principio

  • Nel regime previgente al superamento normativo del raddoppio dei termini, l'operatività del raddoppio degli ordinari termini di accertamento presupponeva l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, non la prova della concreta presentazione della denuncia.
  • Quando il contribuente contesta la tempestività dell'avviso di accertamento in ragione del superamento dei termini, deve mettere in discussione la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale; il giudice tributario non può invece sindacare l'effettiva configurabilità del reato se ciò richiede un accertamento riservato ad altra sede.
  • Una motivazione sintetica non è per ciò solo apparente se consente comunque di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di comprendere la ratio della decisione.
  • Se l'avviso di accertamento è stato emesso a seguito di ulteriori verifiche sulla medesima annualità e sul medesimo soggetto, il giudice di merito deve verificare in concreto se i fatti contestati integrino un obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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