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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2011, con i quali l’Ufficio ha rettificato il reddito della società, recuperando a tassazione componenti qualificati come passività inesistenti e ritenendoli sopravvenienze attive ex art. 88 d.P.R. n. 917 del 1986; il maggior reddito è stato poi imputato pro quota al socio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la pretesa quanto alla ripresa a tassazione delle passività ritenute inesistenti, valorizzando il metodo analitico-documentale fondato su verifica fiscale e incrocio delle scritture contabili della società e dei creditori, da cui risultava l’inesistenza di passività per euro 530.853,92. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che le sopravvenienze attive presuppongono il sopravvenire della cessazione di una passività effettiva in esercizi precedenti, e non anche l’emersione di passività fittizie sorte e iscritte nello stesso esercizio oggetto di accertamento; inoltre contestavano, in sostanza, la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito e dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il concetto di sopravvenienza attiva, in tema di reddito d’impresa, è ampio e comprende tutte le situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si produca una connotazione attiva di bilancio che determini un incremento di elementi che avevano concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi. In tale nozione rientrano anche le passività inesistenti emerse dal confronto analitico-documentale tra la contabilità della società e quella dei creditori, non essendo necessario che il fatto generatore sia sopravvenuto rispetto a esercizi precedenti. Le ulteriori censure dei ricorrenti sono state ritenute inammissibili nella sostanza perché miravano a rivalutare il merito e le risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere usata per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986

    Le sopravvenienze attive ricomprendono ogni situazione che produca una connotazione attiva di bilancio idonea a incrementare gli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; vi rientrano anche passività inesistenti emerse all’esito di verifica.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    l'ampio concetto di sopravvenienze attive, delineato dall'art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte richiama il precedente assetto normativo per ribadire l’ampiezza della nozione di sopravvenienza attiva in materia di reddito d’impresa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di reddito d’impresa, la nozione di sopravvenienza attiva è ampia e non richiede necessariamente che il fatto generatore derivi da eventi sopravvenuti rispetto a esercizi precedenti; è sufficiente che emerga una oggettiva connotazione attiva di bilancio idonea a incrementare elementi già rilevanti ai fini reddituali.
  • Le passività inesistenti accertate in sede di verifica contabile possono essere recuperate a tassazione come sopravvenienze attive quando, all’esito di un controllo analitico-documentale, risultino fittizie o prive di effettivo riscontro.
  • In sede di legittimità non è consentito denunciare formalmente violazioni di legge per ottenere, in realtà, una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei bilanci o delle risultanze istruttorie mira al merito e non è scrutinabile come vizio di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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