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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo, ma la Corte non entra nel merito della censura perché rileva un vizio preliminare della procura speciale. In particolare, trattandosi di giudizio assoggettato all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura per il ricorso per cassazione doveva essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore avrebbe dovuto certificare tale posteriorità. Nel caso concreto la procura, pur riportando data e autenticazione della firma, non conteneva un'esplicita certificazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento; la formula usata, ritenuta generica, è stata reputata insufficiente. Il Ministero si era costituito solo con atto finalizzato alla discussione orale, modalità ritenuta irrituale e inidonea a costituirsi ritualmente nel giudizio camerale di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la costituzione del Ministero dell'interno fosse rituale, poiché nel procedimento camerale di cassazione la partecipazione alla decisione deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Quanto al merito processuale della questione scrutinata, ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nei giudizi regolati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve indicare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla; la sola autenticazione della firma o una formula generica non bastano. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, per l'irrituale costituzione dell'intimato, non è stato provveduto sulle spese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    La norma introduce un requisito speciale di posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e una speciale ipotesi di inammissibilità se manca la certificazione del difensore sulla data di rilascio.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 costituisce disposizione speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata come fonte dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per protezione internazionale assoggettati all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura per il ricorso per cassazione deve recare in modo esplicito una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere oggetto di specifica certificazione del difensore.
  • La certificazione richiesta dalla norma speciale non è surrogabile dal mero contenuto complessivo della procura, né dalla sola indicazione della data o del provvedimento sfavorevole: occorre un'asseverazione espressa della posteriorità del rilascio.
  • Ai fini del rispetto dell'art. 35-bis, comma 13, non sono necessarie formule sacramentali né due attestazioni distinte, ma è indispensabile che risulti chiaramente che il difensore ha certificato la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto.
  • Nel procedimento camerale di cassazione la costituzione dell'intimato, per partecipare alla fase decisoria, deve avvenire ritualmente mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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