Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2006, emesso perché l’Ufficio riteneva indeducibili alcuni costi sostenuti dalla società, in quanto asseritamente non inerenti all’attività d’impresa. La società svolgeva attività promozionale di try & buy per conto di una società irlandese: spediva ai clienti prodotti in conto visione, finalizzati al successivo acquisto, percependo provvigioni. Secondo l’Amministrazione, i costi relativi alle demo spedite e non acquistate non sarebbero stati deducibili. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio affermando, in sintesi, che il principio di inerenza consente la deduzione di tutti i costi sostenuti per svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili e che la clausola contrattuale richiamata dall’Ufficio limitava il riaddebito dei costi a quelli verso terzi. In Cassazione l’Agenzia deduceva: motivazione apparente della sentenza; violazione delle norme su inerenza e onere della prova; omessa o insufficiente motivazione sul fatto decisivo dell’inerenza dei costi; erronea interpretazione del contratto di commissione; e ulteriori censure sulla riferibilità dei costi ripresi a tassazione ai soli costi verso terzi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e quindi nulla, perché la decisione non chiariva quali costi fossero stati considerati né perché fossero correlati all’attività della società, limitandosi ad affermazioni generiche sull’inerenza e su una presunta evidenza interpretativa della clausola contrattuale. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro della validità/completezza della motivazione della decisione tributaria
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio processuale per censurare la nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge sulla deducibilità dei costi e sull’interpretazione contrattuale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi
richiamato per la disciplina del contratto di commissione
richiamato per l’onere della prova in tema di deducibilità e inerenza
artt. 39 e 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati nel quadro delle norme sull’accertamento fiscale
art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato come base normativa della deducibilità dei componenti negativi e del requisito di inerenza
artt. 4 e 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati in relazione alla base imponibile IRAP e alla deducibilità dei costi
artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c.
richiamati per contestare l’interpretazione della clausola contrattuale relativa al riaddebito dei costi
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice affermi in astratto un principio astrattamente corretto, ma non lo applichi al caso concreto in modo intelligibile, lasciando incerto quali fatti e quali ragioni abbiano sorretto la decisione.
- In tema di deducibilità dei costi d’impresa, non basta richiamare la qualità di imprenditore del contribuente: occorre verificare in concreto la riferibilità dei singoli costi all’attività svolta e la loro effettiva inerenza.
- L’inerenza va accertata con riferimento all’attività d’impresa concretamente esercitata e alle specifiche modalità operative del rapporto, non in base a formule generiche sulla potenzialità dell’attività a produrre utili.
- Quando la decisione si fonda anche su una clausola contrattuale, il giudice deve spiegare il percorso interpretativo seguito e le ragioni per cui attribuisce alla clausola il significato posto a base della statuizione.
- Le censure di merito su inerenza, interpretazione del contratto e motivazione restano assorbite se viene accolto il motivo processuale che determina la cassazione della sentenza per motivazione apparente.
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