Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia comunicata dall'Agenzia delle entrate e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese di lite, ravvisando i presupposti di legge per tale soluzione.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2005 emesso nei confronti di una società poi posta in liquidazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a nove motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con conseguente interlocuzione della Corte con l'Agenzia delle entrate per verificare l'intervenuta chiusura della lite.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
è richiamato come base normativa della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito, con effetto estintivo della controversia
L. 1 dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata quale fonte della disciplina di definizione agevolata
Cass. n. 5497 del 3/03/2017
precedente richiamato per il principio secondo cui, in presenza di definizione agevolata della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese se ricorrono i presupposti di legge
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia fiscale, una volta accertata dalle parti e comunicata al giudice, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- Quando la lite tributaria viene definita in via agevolata nei termini di legge, il processo di legittimità non richiede una decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- In presenza di definizione agevolata della controversia, possono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
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