Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione solo apparente e quindi nulla. Ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di una società che svolgeva attività promozionale di try & buy per conto di una società irlandese del gruppo Dell: la società inviava ai clienti prodotti a marchio Dell in conto visione (demo) per favorirne il successivo acquisto e veniva remunerata con provvigioni. L'Ufficio riteneva indeducibili i costi relativi alle demo non acquistate e, di riflesso, indetraibile l'IVA corrispondente. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente, lamentando che il giudice d'appello avesse enunciato in astratto il principio di inerenza senza applicarlo concretamente alla fattispecie, senza indicare quali costi fossero stati considerati e senza spiegare perché la clausola contrattuale invocata comportasse il limite del riaddebito ai soli costi verso terzi; inoltre la CTR non si era espressa in alcun modo sul profilo della detraibilità IVA. Con gli ulteriori motivi l'Ufficio prospettava, in via subordinata, violazioni di legge e vizi motivazionali sull'inerenza dei costi, sull'interpretazione del contratto di commissione e sulla riferibilità dei costi ripresi a quelli sostenuti verso terzi, ma tali censure restavano assorbite.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, disp. att. c.p.c.
La decisione deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione solo grafica è equiparata a mancanza di motivazione.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico del giudice senza richiedere congetture integrative.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente configura un error in procedendo deducibile con ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato dai motivi che denunciavano violazioni di legge in tema di inerenza dei costi e interpretazione contrattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dai motivi relativi a omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi.
Richiamato in relazione alla disciplina del contratto di commissione e alla verifica della riferibilità dei costi all'attività del commissionario.
Richiamato come norma sull'onere della prova in ordine all'inerenza dei costi.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quadro delle norme sull'accertamento delle imposte sui redditi.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quadro delle norme sull'accertamento tributario.
art. 109, commi 1 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi e sulla loro inerenza al reddito d'impresa.
artt. 4 e 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamati in relazione alla disciplina dell'imposta regionale e ai criteri di determinazione della base imponibile.
artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c.
Richiamati per censurare l'interpretazione della clausola contrattuale da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia principi astratti ma non li applica concretamente al caso deciso, omettendo di indicare gli elementi fattuali e il ragionamento che conducono alla soluzione adottata.
- In tema di deducibilità dei costi, non è sufficiente richiamare in astratto il principio di inerenza: il giudice deve verificare in concreto la riferibilità dei costi all'attività effettivamente svolta e chiarire quali spese siano state considerate e per quale ragione siano correlate all'impresa.
- Se la decisione si fonda su una clausola contrattuale, il giudice deve dar conto in modo intelligibile del percorso interpretativo seguito e delle ragioni per cui attribuisce alla clausola il significato decisivo posto a base del giudizio.
- Quando il vizio denunciato determina nullità della sentenza per motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono un nuovo esame del merito.
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