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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato/formale in materia IVA, in relazione all'anno d'imposta indicato in sentenza, dopo l'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contro la cartella; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo, da un lato, formato il giudicato interno su alcune eccezioni procedurali e, dall'altro, che l'omessa indicazione del credito IVA in dichiarazione comportasse la perdita del diritto alla detrazione, salvo il diverso profilo del rimborso entro i termini. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme IVA, sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione annuale non estingue il diritto sostanziale alla detrazione se il credito esiste realmente; 2) violazione delle norme sul controllo automatizzato e omesso esame, deducendo che il recupero del credito non poteva avvenire con mero controllo formale ma richiedeva atto di rettifica, e che la CTR aveva errato nel ritenere formato il giudicato interno sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo; 3) violazione dello Statuto del contribuente, contestando il mancato invio dell'avviso bonario e l'erroneo richiamo al giudicato interno; 4) violazione delle norme sul processo tributario e sul litisconsorzio, sostenendo che l'appello non era stato notificato all'agente della riscossione, asseritamente litisconsorte necessario. La Corte ha esaminato prioritariamente il quarto motivo e lo ha ritenuto infondato, escludendo la necessità di integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione perché le questioni attinenti alla debenza dell'IVA e alla legittimità del recupero riguardavano solo l'ente impositore. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, richiamando il consolidato principio secondo cui, in caso di omessa dichiarazione IVA, è legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella mediante controllo automatizzato; inoltre, l'avviso bonario/contraddittorio preventivo non è sempre necessario, ma solo in presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione, evenienza non ravvisata nel caso di specie. È invece stato accolto il primo motivo: la Corte ha affermato che il contribuente può far valere in giudizio il diritto sostanziale alla detrazione dell'IVA anche in assenza della formale dichiarazione annuale, purché dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali del credito e il rispetto del termine di decadenza biennale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per verificare in concreto la sussistenza del diritto alla detrazione e provvedere anche sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al capo investito dal motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione IVA, compresa la verifica del termine di decadenza biennale, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza sul litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione e sono state reputate legittime la cartella e la procedura di controllo automatizzato sotto i profili dedotti, fermo restando il riesame nel merito del diritto alla detrazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Amministrazione può iscrivere a ruolo l'imposta detratta ed emettere cartella mediante controllo automatizzato, se il recupero si fonda su un mero raffronto documentale e non richiede valutazioni discrezionali o istruttorie ulteriori.
  • La mancata presentazione della dichiarazione IVA non comporta, di per sé sola, la perdita irreversibile del diritto sostanziale alla detrazione: il contribuente può farlo valere in giudizio se prova l'effettiva esistenza dei presupposti sostanziali del credito e il rispetto del termine di decadenza applicabile.
  • L'avviso bonario o la comunicazione preventiva non sono necessari in ogni iscrizione a ruolo derivante da liquidazione automatizzata; il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo quando la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti.
  • L'omissione della comunicazione di irregolarità, nei casi di liquidazione automatizzata in cui non vi siano incertezze rilevanti, non determina nullità dell'iscrizione a ruolo ma al più un'irregolarità procedimentale.
  • Nel contenzioso avverso cartelle emesse per recuperi tributari riferiti esclusivamente all'ente impositore, l'agente della riscossione non è litisconsorte necessario se non è portatore di un interesse sostanziale proprio alla decisione sulla debenza del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveGiudizio di cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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