Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato/formale in materia IVA, in relazione all'anno d'imposta indicato in sentenza, dopo l'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contro la cartella; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo, da un lato, formato il giudicato interno su alcune eccezioni procedurali e, dall'altro, che l'omessa indicazione del credito IVA in dichiarazione comportasse la perdita del diritto alla detrazione, salvo il diverso profilo del rimborso entro i termini. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme IVA, sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione annuale non estingue il diritto sostanziale alla detrazione se il credito esiste realmente; 2) violazione delle norme sul controllo automatizzato e omesso esame, deducendo che il recupero del credito non poteva avvenire con mero controllo formale ma richiedeva atto di rettifica, e che la CTR aveva errato nel ritenere formato il giudicato interno sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo; 3) violazione dello Statuto del contribuente, contestando il mancato invio dell'avviso bonario e l'erroneo richiamo al giudicato interno; 4) violazione delle norme sul processo tributario e sul litisconsorzio, sostenendo che l'appello non era stato notificato all'agente della riscossione, asseritamente litisconsorte necessario. La Corte ha esaminato prioritariamente il quarto motivo e lo ha ritenuto infondato, escludendo la necessità di integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione perché le questioni attinenti alla debenza dell'IVA e alla legittimità del recupero riguardavano solo l'ente impositore. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, richiamando il consolidato principio secondo cui, in caso di omessa dichiarazione IVA, è legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella mediante controllo automatizzato; inoltre, l'avviso bonario/contraddittorio preventivo non è sempre necessario, ma solo in presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione, evenienza non ravvisata nel caso di specie. È invece stato accolto il primo motivo: la Corte ha affermato che il contribuente può far valere in giudizio il diritto sostanziale alla detrazione dell'IVA anche in assenza della formale dichiarazione annuale, purché dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali del credito e il rispetto del termine di decadenza biennale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per verificare in concreto la sussistenza del diritto alla detrazione e provvedere anche sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al capo investito dal motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione IVA, compresa la verifica del termine di decadenza biennale, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza sul litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione e sono state reputate legittime la cartella e la procedura di controllo automatizzato sotto i profili dedotti, fermo restando il riesame nel merito del diritto alla detrazione.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente, in caso di omessa dichiarazione IVA, l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella tramite controllo automatizzato, purché il controllo resti meramente documentale e non implici valutazioni discrezionali.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del diritto alla detrazione IVA, che non si considera definitivamente perso per il solo fatto della mancata presentazione della dichiarazione annuale, se ne siano provati i presupposti sostanziali.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione/rimborso dell'eccedenza IVA.
art. 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'IVA e dei relativi recuperi.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte ribadisce che il controllo automatizzato e la comunicazione di irregolarità sono legittimi nei limiti del mero riscontro documentale; l'omissione della comunicazione preventiva non comporta nullità nei casi indicati dalla giurisprudenza consolidata.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
il contraddittorio preventivo è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è imposto in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo derivante da liquidazione automatizzata.
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere questioni processuali sul giudizio di appello e sul litisconsorzio.
art. 53, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'appello alle parti del giudizio tributario.
invocato per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio verso il presunto litisconsorte necessario.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione, relativi a violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Amministrazione può iscrivere a ruolo l'imposta detratta ed emettere cartella mediante controllo automatizzato, se il recupero si fonda su un mero raffronto documentale e non richiede valutazioni discrezionali o istruttorie ulteriori.
- La mancata presentazione della dichiarazione IVA non comporta, di per sé sola, la perdita irreversibile del diritto sostanziale alla detrazione: il contribuente può farlo valere in giudizio se prova l'effettiva esistenza dei presupposti sostanziali del credito e il rispetto del termine di decadenza applicabile.
- L'avviso bonario o la comunicazione preventiva non sono necessari in ogni iscrizione a ruolo derivante da liquidazione automatizzata; il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto solo quando la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti.
- L'omissione della comunicazione di irregolarità, nei casi di liquidazione automatizzata in cui non vi siano incertezze rilevanti, non determina nullità dell'iscrizione a ruolo ma al più un'irregolarità procedimentale.
- Nel contenzioso avverso cartelle emesse per recuperi tributari riferiti esclusivamente all'ente impositore, l'agente della riscossione non è litisconsorte necessario se non è portatore di un interesse sostanziale proprio alla decisione sulla debenza del tributo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28778/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →