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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19388/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una casa di cura privata per il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento negli anni 2006, 2007 e 2008. L'azienda sanitaria locale propose opposizione eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il debitore dei compensi fosse la FIRA S.p.A., quale ente incaricato della gestione e liquidazione delle risorse del fondo sanitario regionale; nel merito dedusse anche che alcune prestazioni fossero extra budget, non appropriate e comunque oggetto di rinuncia contrattuale. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. In appello la struttura sanitaria sostenne che la FIRA fosse solo un soggetto tecnico di tesoreria e pagamento, privo di autonoma titolarità del rapporto obbligatorio, e che l'obbligo di pagamento restasse in capo alla ASL; contestò inoltre l'estensione della tesi alla annualità 2008, regolata da un successivo contratto, e ripropose le censure di merito. Con il ricorso per cassazione la struttura denunciò, con il primo motivo, falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, della normativa regionale abruzzese e dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, nonché violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., assumendo che la titolarità passiva del rapporto spettasse alla ASL e non alla FIRA; con il secondo motivo estese le medesime doglianze alle prestazioni del 2008, sostenendo che nel contratto di quell'anno la FIRA non fosse nemmeno menzionata e che, al momento della stipula, avesse già cessato le proprie funzioni di tesoreria; con il terzo motivo censurò la statuizione sulle spese, quale conseguenza dell'accoglimento dei primi due.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nel sistema abruzzese, la FIRA S.p.A. è il soggetto passivamente legittimato per le obbligazioni di pagamento delle prestazioni sanitarie accreditate almeno fino al 2009, in quanto organismo di gestione e monitoraggio finanziario del fondo sanitario regionale, e non mero delegato materiale della ASL. Ha inoltre affermato che le censure sull'interpretazione dei contratti non colpivano il criterio ermeneutico adottato dal giudice di merito, ma miravano solo a contestare la conclusione interpretativa raggiunta, senza superare il dato normativo e contrattuale valorizzato dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità della censura che non si confronta utilmente con il principio di diritto già consolidato

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993

    conv. con modif. dalla L. n. 423/1993

    nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle spettanze, debitore inadempiente e soggetto passivo dell'azione di pignoramento è l'ente incaricato del pagamento, non l'ASL competente

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma del sistema di accreditamento, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la qualificazione del soggetto obbligato al pagamento nel contesto regionale esaminato

  • artt. 1362 e 1372 c.c.

    le censure sono state ritenute inammissibili perché non denunciano un errato criterio ermeneutico, ma contestano solo la conclusione interpretativa raggiunta dal giudice di merito

  • L.R. Abruzzo n. 146/1996, art. 38

    come modificato dalla L.R. n. 15/2004, disciplina i pagamenti delle ASL attraverso la tesoreria unica regionale e l'affidamento alla FIRA del coordinamento e della gestione finanziaria

  • L.R. Abruzzo n. 15/2004, art. 122

    ha sostituito il testo dell'art. 38 della L.R. n. 146/1996, attribuendo alla FIRA funzioni di coordinamento, gestione finanziaria e monitoraggio dei pagamenti

  • L.R. Abruzzo n. 34/2007

    richiamata come modifica ulteriore della disciplina regionale in tema di tesoreria e gestione finanziaria delle ASL

  • L.R. Abruzzo n. 17/2009

    richiamata come ulteriore intervento modificativo della disciplina regionale sui pagamenti sanitari

  • L.R. Abruzzo n. 1/2011

    richiamata come successiva sostituzione della disciplina regionale sui pagamenti delle ASL

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    consente, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel sistema regionale disciplinato dalla normativa speciale, il soggetto passivamente legittimato al pagamento delle prestazioni sanitarie accreditate va individuato nell'ente formalmente incaricato della gestione e liquidazione delle somme, quando la legge gli attribuisca funzioni di coordinamento finanziario, monitoraggio della spesa e pagamento, e non nella sola azienda sanitaria che abbia stipulato il contratto o autorizzato le prestazioni.
  • La qualificazione dell'ente incaricato dei pagamenti come autonomo centro di imputazione dell'obbligazione non è esclusa dal fatto che esso operi nell'ambito di un sistema di tesoreria o di gestione finanziaria delle ASL, se la disciplina speciale gli attribuisce compiti sostanziali di pagamento e monitoraggio.
  • Le censure di legittimità che investono l'interpretazione del contratto sono inammissibili quando, sotto l'apparenza della violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., si limitano a contrapporre una lettura alternativa degli atti di causa alla ricostruzione operata dal giudice di merito, senza dimostrare un errore nel criterio ermeneutico adottato.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato pienamente applicabile al caso, il ricorso che non offra argomenti nuovi idonei a superarlo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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