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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19358/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso avverso la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Milano, la quale aveva respinto la domanda di pagamento proposta nei confronti della società resistente nell'ambito di un contratto di consulenza. Il ricorso per cassazione precedente era fondato su tre motivi, tutti centrati sulla corretta interpretazione del contratto di consulenza, sulla individuazione delle prestazioni dovute dalle parti, sulla effettività delle prestazioni svolte dal ricorrente e sulla conseguente spettanza del compenso. Con la revocazione si è dedotto, in sintesi, che l'ordinanza di cassazione avrebbe omesso lo scrutinio effettivo dei motivi di ricorso, limitandosi ad aderire alla sentenza di rinvio con motivazione apparente o insufficiente; in particolare si è denunciato l'omesso esame del primo motivo, l'omessa considerazione dei profili di violazione delle norme di interpretazione contrattuale e dell'art. 115 c.p.c., nonché, quanto ai motivi secondo e terzo, un errore percettivo nell'avere affermato che il giudice di merito avesse qualificato l'obbligazione contrattuale e regolato correttamente l'onere della prova. Il ricorrente ha sostenuto che tali omissioni e carenze motivazionali dovessero essere sussunte nell'errore revocatorio, invocando una lettura costituzionalmente orientata delle norme sulla revocazione; ha inoltre allegato in memoria un parere pro veritate e chiesto, in sostanza, una riqualificazione dell'istanza, ma tali integrazioni sono state ritenute inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione sia ammessa solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., come richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., e che non possa essere utilizzata per contestare l'adeguatezza, completezza o correttezza della motivazione, né per prospettare errori di giudizio, di diritto o di valutazione. La Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un'omessa pronuncia o una svista percettiva decisiva: le censure del ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del percorso motivazionale e delle questioni già esaminate nel precedente giudizio di legittimità. È stato inoltre affermato che il parere pro veritate allegato alla memoria era inammissibile, così come la richiesta di riformulare il ricorso mediante memoria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge e, per quanto qui rileva, nei limiti dell'errore di fatto richiamato dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante dal confronto immediato tra sentenza e atti di causa, e non può riguardare attività interpretativa, valutativa o di giudizio.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione sono depositabili solo i documenti già prodotti nei precedenti gradi o quelli concernenti nullità della sentenza impugnata o ammissibilità del ricorso/controricorso; è quindi inammissibile allegare un parere giuridico esterno alla memoria.

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie illustrative non possono essere utilizzate per introdurre nuovi contenuti che sostanzialmente riscrivano o riformulino il ricorso introduttivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria illustrativa non consente di modificare l'impostazione del ricorso né di trasformare il rimedio in una diversa impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze prospettate dal ricorrente riguardavano, in realtà, censure tipiche del giudizio di legittimità sul merito della decisione, non convertibili in errore revocatorio.

  • art. 366 c.p.c.

    La struttura del ricorso per cassazione resta vincolata ai requisiti e al contenuto dell'atto introduttivo, non essendo consentita una sua riscrittura in sede di memoria.

  • art. 374 c.p.c.

    Non sussisteva un obbligo di rimessione alle Sezioni Unite, poiché il Collegio ha ritenuto di seguire gli orientamenti giurisprudenziali già consolidati.

  • art. 111 Cost.

    Il requisito del minimo costituzionale della motivazione non amplia i confini della revocazione delle decisioni di cassazione, che resta limitata all'errore di fatto.

  • art. 3 Cost.

    È escluso che la disciplina della revocazione delle sentenze di cassazione sia irrazionale o discriminatoria per il solo fatto di non consentire il riesame del giudizio.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non impone la possibilità di rimettere indefinitamente in discussione la decisione definitiva attraverso una revocazione estesa agli errori di giudizio.

  • art. 117 Cost.

    La disciplina della revocazione non è stata ritenuta in contrasto con i parametri convenzionali richiamati dal ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente invocava la violazione della regola sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che tale censura non fosse deducibile come errore revocatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di disponibilità della prova non integra errore di fatto revocatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione delle prove è stata considerata estranea all'ambito dell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 1362 c.c.

    Le doglianze sull'interpretazione del contratto sono state qualificate come questioni di giudizio e non come errori percettivi revocabili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso inammissibile, è stato dichiarato dovuto, se del caso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi dell'errore di fatto percettivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti di causa, e non può essere utilizzata per censurare errori di diritto, di giudizio o di motivazione.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza secondo cui la Corte di cassazione avrebbe esaminato in modo insufficiente, apparente o non convincente un motivo di ricorso, quando dalla decisione risulti comunque che su quel motivo vi sia stata una pronuncia, anche sintetica.
  • L'omessa o errata considerazione delle argomentazioni difensive contenute nel ricorso per cassazione, se attiene alla valutazione del loro contenuto giuridico, costituisce al più un error in iudicando o in procedendo, non deducibile con revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
  • Le memorie illustrative nel giudizio di cassazione non possono essere usate per introdurre nuovi mezzi di censura, per riformulare il ricorso o per trasformare il rimedio revocatorio in un improprio terzo grado di merito o di legittimità.
  • Il parere pro veritate di un terzo professionista non rientra, di regola, tra i documenti depositabili in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., salvo che ricada nelle ipotesi tassative previste dalla norma.
  • La disciplina delle impugnazioni privilegia la stabilità del giudicato e della decisione definitiva: una volta esauriti i rimedi ordinari, non è consentito riaprire il giudizio per ottenere una diversa valutazione del merito o della motivazione della pronuncia finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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