L.R. Abruzzo 34/2007
Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 34/2007 introduce variazioni al bilancio 2007 e numerose misure settoriali su enti locali, sanità, ambiente, trasporti, lavori pubblici, attività produttive, agricoltura, cultura e personale. Molte norme hanno efficacia limitata al 2007 o termini specifici; varie disposizioni risultano poi abrogate o sospese da leggi successive.
Disposizioni finanziarie e organizzative regionali 2007
Disposizioni di adeguamento normativo e funzionamento delle strutture
La legge regionale Abruzzo 34/2007 è una legge finanziaria e organizzativa di ampio respiro, riferita in prevalenza all’esercizio 2007. Interviene su bilancio, contributi, riorganizzazione di organismi regionali, sanità, protezione civile, lavori pubblici, attività produttive, agricoltura, cultura, turismo e personale.
Quadro generale e ambito temporale
Gran parte delle misure è limitata all’anno 2007 o a termini specifici indicati per singoli interventi. Molte disposizioni sono inoltre state successivamente abrogate, sospese o sostituite da leggi regionali successive; perciò il testo oggi ha utilità soprattutto per ricostruire la disciplina storica dell’anno 2007 e dei rapporti sorti nel relativo periodo.
Enti locali, emergenze e informazione ai cittadini
La legge prevede un fondo straordinario per l’emergenza incendi dell’estate 2007 in Abruzzo, destinato a ripristino ambientale, recupero del patrimonio edilizio, ricostruzione di strutture pubbliche e contributi straordinari a privati. La Giunta regionale doveva fissare le modalità di gestione entro 30 giorni dalla pubblicazione.
In materia di informazione amministrativa, i Comuni sono chiamati a garantire modalità efficienti e accessibili, anche telematiche, per assicurare preventiva informazione alla popolazione e ai soggetti interessati, con pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale ove disponibile. La Regione può contribuire al finanziamento di iniziative comunali coerenti con tali finalità.
Rapporti con l’Unione Europea e programmazione comunitaria
È previsto il rafforzamento della funzione di supporto alle Autorità di gestione dei programmi finanziati con fondi strutturali, con possibile collocazione presso Bruxelles e affidamento a personale di categoria D.
La Regione finalizza inoltre le risorse provenienti da rimborsi per spese di personale impiegato in progetti comunitari al potenziamento dell’attività di predisposizione di programmi e progetti da presentare all’Unione Europea. Per questo sono istituiti un capitolo di entrata e un correlato capitolo di spesa, con divieto di assumere impegni senza preventivo accertamento delle entrate.
Razionalizzazione degli organismi regionali
La legge avvia un vasto riordino degli organismi istituiti con legge regionale, in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
In sintesi:
- sono previste verifiche annuali dei costi di funzionamento degli organismi;
- sono soppresse, dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore, varie consulte, comitati e commissioni elencati nell’allegato A;
- funzioni, rapporti giuridici e attività degli organismi soppressi passano alla Regione Abruzzo;
- la Consulta regionale per l’Educazione Ambientale è sostituita nelle funzioni dal Comitato per l’Educazione Ambientale;
- dal 90° giorno successivo è abolita ogni forma di indennità per i componenti degli organismi regionali istituiti con legge regionale, restando solo un gettone di presenza per i componenti esterni;
- dal giorno successivo non spettano compensi ai rappresentanti di categoria e ai dipendenti regionali o subregionali che partecipino agli organismi;
- dal 120° giorno scatta una quota di partecipazione per esami di idoneità o abilitazione, da disciplinare con atto di organizzazione;
- cessano dal 60° giorno le convenzioni stipulate in materia di artigianato ai sensi di una previgente legge abrogata.
Organizzazione informatica regionale
Il Comitato tecnico regionale per l’informatica e la telematica viene riformato nella composizione e nelle funzioni di supporto alla Giunta. L’Agenzia regionale per l’informatica e la telematica opera sotto vigilanza e controllo della Giunta e in collegamento funzionale con il Comitato regionale.
Interventi nel settore sanitario
La legge aggiorna il sistema regionale di monitoraggio degli obiettivi sanitari e rafforza i controlli interni delle Aziende sanitarie.
In particolare:
- il monitoraggio degli obiettivi regionali sanitari avviene tramite flussi informativi ministeriali con supporto dell’Agenzia sanitaria regionale;
- le Aziende sanitarie devono dotarsi di strumenti per controllo di regolarità, controllo di gestione, valutazione della dirigenza e controllo strategico;
- l’Ufficio unico acquisti assume compiti per contratti superiori a 211.000 euro oltre IVA, promuove convenzioni regionali e svolge consulenza contrattuale;
- le ASL e le Aziende ospedaliere devono trasmettere all’Ufficio unico acquisti la documentazione per gli acquisti sopra soglia;
- l’Agenzia sanitaria regionale è individuata quale organismo di monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica dei budget delle strutture private accreditate;
- i soggetti attuatori devono porre in essere gli atti entro 60 giorni;
- per l’acquisto di beni e servizi le ASL devono rispettare le convenzioni CONSIP o parametri prezzo-qualità, con sanzione del 50% dell’integrazione economica per i direttori generali inadempienti.
È inoltre modificata la disciplina delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica, ma la norma originaria risulta oggi abrogata.
Ambiente e parchi
Le spese di progetti finanziati integralmente da risorse pubbliche o private sono escluse dal computo delle spese dell’ARTA ai fini del patto di stabilità interno.
Per il Parco regionale Sirente-Velino è previsto un contributo aggiuntivo annuale, nel 2007 quantificato in 350.000 euro, di cui il 30% destinato al risarcimento degli allevatori per danni da fauna selvatica. La disciplina successiva è stata poi superata.
Protezione civile, rischio sismico e Centro Funzionale
La Regione si avvale del CNR-ITC di L’Aquila per consulenza, approfondimento, formazione e supporto tecnico-scientifico in materia di rischio sismico.
Viene istituito il Centro Funzionale d’Abruzzo, con compiti di accentramento dati, previsione degli scenari di rischio meteo-idrologico, ambientale e sismico, allertamento e supporto decisionale al sistema di protezione civile. La struttura organizzativa doveva essere definita entro 90 giorni; il responsabile è nominato dalla Giunta ed ha trattamento economico equiparato ai dirigenti di servizio regionali. Il personale può essere assegnato da strutture regionali o altri enti, con conservazione della continuità previdenziale. La norma è stata poi abrogata nel 2019, con salvaguardia dei rapporti sorti nel periodo di vigenza.
Trasporti, mobilità e infrastrutture
La legge contiene numerosi interventi in materia di trasporti e infrastrutture:
- autorizza il riutilizzo di somme residuali da vecchi contributi per le medesime finalità originarie;
- modifica la destinazione di un contributo al Comune dell’Aquila per l’aeroporto di Preturo;
- promuove l’introduzione di biocarburanti e misure per la riduzione della CO2, istituendo un fondo regionale dedicato e prevedendo contributi a Comuni, Province e aziende del TPL, ma tale articolo è stato poi abrogato;
- autorizza la partecipazione della Regione all’aumento di capitale della S.A.G.A. S.p.A. per 1.400.000 euro, norma poi abrogata;
- prevede il finanziamento di corsi di formazione per “Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada”, con relativa copertura su capitolo sportivo, disciplina poi sostituita e abrogata.
Lavori pubblici, edilizia residenziale e potere sostitutivo
La legge interviene sulla disciplina dei lavori pubblici e dell’edilizia residenziale:
- modifica l’elenco di contributi e interventi regionali, con numerosi rifinanziamenti e sostituzioni di interventi specifici;
- consente agli ATER di vendere alloggi ERP realizzati su aree in diritto di superficie anche prima delle convenzioni con i comuni proprietari, ponendo gli oneri delle convenzioni a carico degli enti alienanti;
- disciplina in modo organico il potere sostitutivo regionale in materia di risorse idriche, prevedendo diffida, termine di 60 giorni, possibile ulteriore termine massimo di 30 giorni, nomina di un commissario ad acta, compenso giornaliero di 200 euro e obbligo di relazione finale;
- estende il meccanismo sostitutivo anche ai soggetti beneficiari di finanziamenti regionali per opere pubbliche.
In materia abitativa vengono anche modificate le cause di decadenza e interpretate le regole sul canone degli alloggi, con particolare riguardo ai garage pertinenziali; tali disposizioni risultano però oggi superate o riformulate da interventi successivi.
Attività produttive, commercio e sviluppo economico
La legge rafforza gli strumenti di intervento regionale a sostegno dello sviluppo economico:
- in caso di inadempimento di obblighi da parte dei beneficiari di contributi, agevolazioni o finanziamenti, la Regione può revocare e recuperare quanto erogato anche se la sanzione non è espressamente prevista;
- disciplina il diritto proporzionale sulle concessioni minerarie, con versamento entro 30 giorni dal rilascio nel primo anno, entro il 31 marzo negli anni successivi, sanzione del 10% in caso di ritardo e decadenza in caso di mancata regolarizzazione;
- introduce contributi a carico dei soggetti interessati ai collaudi di opere relative a oli minerali e GPL, con capitoli di entrata e spesa dedicati;
- modifica la denominazione di un capitolo di spesa per cofinanziamento di programmi e progetti in materia di commercio e promozione;
- abroga la legge di adesione al Consorzio Parco scientifico e tecnologico d’Abruzzo e prevede la presentazione di una proposta per un nuovo soggetto volto al trasferimento tecnologico verso le PMI.
La Regione riconosce inoltre l’importanza delle zone franche urbane e contribuisce al finanziamento delle iniziative di avvio, nonché dei progetti di programmazione negoziata, con capitoli dedicati per l’anno 2007.
Agricoltura, usi civici e bonifica
In agricoltura la legge contiene misure puntuali su usi civici, pesca, fauna e consorzi di bonifica.
Tra i contenuti principali:
- i Comuni, in presenza di verifiche demaniali approvate e di specifiche fattispecie, possono ridurre fino al 50% il canone e il capitale di affranco e rinunciare alla riscossione di canoni inferiori a 1 euro;
- alcune norme sulla pesca notturna della carpa risultano poi abrogate;
- nella disciplina venatoria vengono rimodulate le percentuali di riparto dei finanziamenti regionali e l’utilizzo dei fondi provinciali per piani faunistici, ATC, risarcimenti e funzionamento commissioni; la disposizione è stata poi sospesa in attesa di nuova previsione normativa;
- viene abrogata la norma sulle deroghe alla direttiva europea in materia di caccia;
- è previsto un contributo straordinario per ARSSA, con destinazione a COTIR, CRAB e CRIVEA, e l’autorizzazione ad operare in deroga per le iniziative specifiche affidate formalmente dalla Regione, norma poi abrogata;
- è consentito il distacco temporaneo di personale ARSSA presso la Direzione Agricoltura per esigenze organizzative e per programmi comunitari;
- i Consorzi di bonifica devono adeguare le proprie strutture organizzative entro 30 giorni, possono assumere in sostituzione di personale cessato e utilizzare, ove possibile, gli impianti di irrigazione per acquedotti duali; le acque reflue depurate vanno riusate prioritariamente a scopo irriguo.
Qualità della vita, associazionismo e disabili
La legge riforma la disciplina dei contributi ad alcune associazioni sociali e socioassistenziali per disabili:
- i contributi spettano all’ANFFAS regionale, alle sezioni territoriali e alle associazioni iscritte al registro regionale del volontariato, con esclusione di quelle convenzionate con il SSN;
- la liquidazione è ripartita tra Direzione Qualità della Vita e Direzione Sanità secondo la tipologia di associazioni;
- il riparto annuale del capitolo è 70% alla Direzione Qualità della Vita e 30% alla Direzione Sanità;
- la quota è distribuita per il 60% in base all’anzianità di iscrizione al registro e per il 40% in base al volume di spesa degli ultimi tre anni;
- il contributo massimo per ciascuna associazione è di 30.000 euro;
- è previsto obbligo di rendicontazione e restituzione o compensazione in caso di uso irregolare;
- le associazioni devono presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge annuale di bilancio.
Sono inoltre previsti contributi alla Fondazione Michetti per un progetto triennale 2005-2007, poi però la relativa norma è stata abrogata.
Turismo, cultura, sport e manifestazioni
La legge dispone il finanziamento di numerose iniziative per turismo, cultura e sport, in larga parte riferite all’anno 2007.
Tra le misure principali:
- il contributo all’aeroporto d’Abruzzo è erogato in due rate, con anticipazione fino al 50% e saldo entro il 30 novembre, subordinato alla rendicontazione e al programma annuale;
- per la cooperazione internazionale si autorizza il recupero di somme e la riprogrammazione del progetto “Simularea” per 31.946,40 euro;
- vengono sostenuti i corsi di formazione per i “Maestri di mountain bike e ciclismo fuoristrada”, con copertura finanziaria dedicata;
- la Regione finanzia eventi e manifestazioni di rilievo regionale e le manifestazioni sportive di interesse regionale, con piani annuali allegati per il 2007, anticipazione del 70% e saldo del 30% a rendicontazione approvata; entrambe le discipline e i relativi allegati sono poi stati abrogati o sospesi da leggi successive;
- è rifinanziata la Cooperativa Trisomia 21, ma la norma è poi abrogata;
- sono previsti contributi per prestigiose manifestazioni sportive, con elenco allegato per il 2007, poi abrogato.
Contabilità regionale e bilancio 2007
La legge contiene numerose variazioni di bilancio, sia in entrata sia in spesa, riferite all’esercizio 2007.
Tra le principali variazioni e nuovi capitoli:
- fondo di solidarietà per l’emergenza incendi;
- capitoli per attività comunitarie e programmi UE;
- capitoli per aree interne, zone franche urbane, programmazione negoziata e commissioni di collaudo;
- capitoli per protezione civile, cultura, sport, agricoltura, trasporti, Parco Sirente-Velino, ARSSA e piano di rientro sanitario;
- fondi speciali per spese correnti e in conto capitale.
La legge stabilisce inoltre che l’obbligazione di spesa per l’accordo Stato-Regione sul ripiano del disavanzo sanitario è obbligatoria e inserita tra le spese obbligatorie del bilancio 2007.
Entrata in vigore e disciplina successiva
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Molte disposizioni risultano oggi non più operative perché abrogate, sospese o sostituite da leggi successive, spesso già a partire dallo stesso 2007 o negli anni successivi. Per l’uso professionale, occorre quindi verificare la vigenza attuale di ciascun singolo articolo prima di applicarlo.
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