Cassazione Civile, Ordinanza n. 19362/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a imposizione, per l’anno d’imposta 2010, maggiori IRES e IRAP applicando la disciplina delle società non operative. La società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado e, in appello, la CTR aveva confermato l’esito favorevole ritenendo provata una situazione oggettiva che avrebbe impedito l’effettivo svolgimento dell’attività: le condizioni dell’immobile posseduto, il suo pignoramento e l’impossibilità di accedere al credito bancario per ristrutturarlo. La CTR aveva inoltre valorizzato l’asserita assenza di vantaggi fiscali e di intento elusivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non aver indicato quale prova sorreggesse le affermazioni sulla difficoltà economica e sul pignoramento; 2) violazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994, sostenendo che le circostanze valorizzate non integrassero un impedimento assoluto rilevante ai fini della disapplicazione della disciplina; 3) violazione della medesima norma, deducendo che la disciplina delle società di comodo non richiede la prova dell’assenza di un effettivo risultato elusivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello apparente perché la CTR aveva affermato l’esistenza di difficoltà economiche e del pignoramento impeditivo senza spiegare su quali prove tali circostanze si fondassero, nonostante la questione fosse stata specificamente devoluta con l’appello erariale. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
la sentenza è nulla quando manca la motivazione o quando questa sia meramente apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario impone una motivazione effettiva della decisione.
disciplina le società non operative mediante un test di operatività fondato su presunzioni relative di reddito minimo, superabili dal contribuente con prova di oggettive situazioni impeditive.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
è il meccanismo richiamato per chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva in presenza di oggettive situazioni impeditive.
art. 1, comma 109, lett. h, l. n. 296 del 2006
ha eliminato, dal 1° gennaio 2007, il riferimento alle situazioni oggettive di carattere straordinario.
art. 1, comma 128, lett. f, l. n. 244 del 2007
ha introdotto il comma 4-ter dell’art. 30 l. n. 724/1994, che consente l’individuazione di situazioni oggettive di disapplicazione automatica.
richiamato per il principio di specificità del ricorso, quanto alla deduzione dell’avvenuta devoluzione in appello della questione probatoria.
Massime di principio
- Nella disciplina delle società non operative, il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione legale relativa di non operatività e legittima l’applicazione del reddito minimo presunto.
- Il contribuente che invochi la disapplicazione della disciplina deve allegare e provare specifiche situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito presunto; la prova non può essere sostituita da mere affermazioni apodittiche.
- Se la sentenza di merito valorizza circostanze di fatto decisive senza chiarire da quali prove esse risultino, la motivazione è apparente e la decisione è nulla ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
- La questione dell’assenza di intento elusivo non è di per sé decisiva quando la disciplina applicabile opera mediante presunzioni legali e prevede uno specifico meccanismo di prova contraria e disapplicazione.
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