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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19367/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della pretesa monitoria della locatrice nei limiti scrutinati nei precedenti gradi.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di locazione stipulati per immobili siti in Civitavecchia. La società locatrice otteneva decreto ingiuntivo per euro 20.109,10, a titolo di canoni di locazione e oneri accessori asseritamente non versati. Il conduttore proponeva opposizione eccependo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia in favore di quello di Napoli, la violazione degli obblighi del locatore ex art. 1578 c.c., la mancata restituzione del deposito cauzionale, l’inesistenza o non prova del credito, presunti errori di calcolo degli oneri condominiali e la violazione degli artt. 9 e 10 l. 392/1978 e dell’art. 634 c.p.c. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello confermava, ritenendo corretta la competenza ex art. 21 c.p.c. e ritenendo provato il credito della locatrice, mentre le contestazioni dell’opponente erano rimaste prive di supporto probatorio e di specifiche richieste istruttorie. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse fatto improprio ricorso al criterio della ragione più liquida e avesse omesso di esaminare criticamente il merito; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la locatrice si fosse limitata a produrre fatture e documenti insufficienti a fronte di contestazioni circostanziate su canoni, oneri condominiali e deposito cauzionale, oltre a doglianze sui vizi dell’immobile e sugli obblighi manutentivi del locatore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, affermando che la sentenza di merito aveva effettivamente deciso sia sulla competenza sia sul merito, senza applicare il principio della ragione più liquida, e che la censura sull’onere della prova era in realtà una richiesta di riesame del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.c.

    Per le controversie relative a immobili locati, la competenza territoriale è radicata nel luogo in cui si trovano i beni, confermando la competenza del tribunale del luogo di ubicazione degli immobili.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza d’appello ha effettivamente esaminato e deciso sia l’eccezione di rito sia il merito della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice valuta insufficiente la prova offerta o rileva carenze di allegazione della parte onerata.

  • art. 1578 c.c.

    È richiamato come norma invocata dal conduttore in relazione a dedotti vizi dell’immobile e agli obblighi del locatore, ma la Corte non ne affronta il merito in quanto la censura tendeva a un riesame del fatto.

  • art. 1575 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per lamentare l’inadempimento del locatore agli obblighi di manutenzione e conservazione della cosa locata, ma la censura non viene accolta perché non supportata da un ammissibile scrutinio di legittimità.

  • art. 9 l. 392/1978

    È invocato dal ricorrente in tema di oneri accessori, ma la Corte non entra nel merito delle contestazioni perché reputa le doglianze non autosufficienti e prive di adeguato supporto probatorio.

  • art. 10 l. 392/1978

    È richiamato dal ricorrente in relazione agli oneri condominiali, senza che la Corte ravvisi una violazione scrutinabile in cassazione sulla base delle deduzioni formulate.

  • art. 634 c.p.c.

    È menzionato come parametro invocato dal ricorrente sulla prova scritta del credito monitorio, ma la Corte ritiene che la questione si risolva in una valutazione di merito non sindacabile nei termini proposti.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per entrambi i motivi; la Corte, però, riqualifica il secondo motivo come doglianza sostanziale sull’art. 2697 c.c. e ne esclude l’ammissibilità per la sua reale natura di censura di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma sul rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato quale fonte introduttiva della disciplina sull’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito applichi la regola dell’onere della prova attribuendolo alla parte sbagliata; non quando ritenga non provati i fatti allegati da chi ne era onerato o rilevi carenze di allegazione e istruzione probatoria.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in una violazione di legge sostanziale o processuale: la Cassazione non può riesaminare il materiale probatorio né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre se la sentenza impugnata affronta effettivamente la questione dedotta, anche sinteticamente, e la decide espressamente o implicitamente nell’ambito della motivazione complessiva.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente che contesti il credito deve articolare allegazioni e, ove necessario, richieste istruttorie idonee a contrastare la prova documentale offerta dal creditore; la mera riproposizione di contestazioni generiche o già ritenute prive di supporto non è sufficiente.
  • Le doglianze su errori di calcolo, oneri accessori e voci accessorie del credito devono essere specifiche e sorrette da un compiuto supporto fattuale e probatorio; in mancanza, la censura resta insuscettibile di utile scrutinio in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaInadempimentoProveImpugnazioni
RamiLocazioniObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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