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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19365/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La controversia non riguarda il merito dell26229imposizione tributaria, ma la correzione di un27ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell27Agenzia delle Entrate e condannato quest27ultima alle spese di legittimite0. Il difensore della parte vittoriosa ha chiesto la correzione di un errore materiale, lamentando che nel dispositivo dell27ordinanza n. 9601/2025 fosse mancata la pronuncia sulla distrazione delle spese in suo favore, pur avendone fatto richiesta con indicazione di essere distrattariobb in calce al controricorso. La Corte ha verificato che la richiesta di distrazione era stata effettivamente formulata nel giudizio definito e che pertanto la mancata statuizione costituiva omissione emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che nel dispositivo della precedente ordinanza n. 9601/2025, dopo le parole abagli accessori di leggebb, si intendesse aggiunta la locuzione acon distrazione in favore del difensore della controricorrentebb. Ha quindi ordinato alla cancelleria gli adempimenti di competenza. La decisione si fonda sull27applicabilite0 degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell27art. 391-bis c.p.c. anche al giudizio di cassazione, nonche9 sulla circostanza che la distrazione era stata domandata nel giudizio concluso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo e8 esperibile anche davanti alla Corte di cassazione.
  • La correzione puf2 riguardare l'omessa statuizione sulla distrazione delle spese quando la relativa richiesta sia stata effettivamente formulata nel giudizio definito.
  • La mancata pronuncia su una richiesta di distrazione delle spese, ove risulti dagli atti, integra un errore materiale emendabile senza riapertura del merito.
  • La correzione dell'errore materiale puf2 essere chiesta dalla parte interessata e, nei limiti previsti, puf2 essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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