Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19363/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiati)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale proposta da quattro soggetti nei confronti del presunto responsabile e della sua assicurazione. In sede di rinvio e di appello, i danneggiati avevano depositato note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, rappresentando che la pretesa risarcitoria era stata soddisfatta da pagamenti quietanzati effettuati dalla compagnia assicurativa. La Corte d'appello ha ritenuto che non potesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere per mancata adesione del conducente convenuto, ha qualificato la condotta degli appellanti come rinuncia o sopravvenuto disinteresse all'impugnazione e ha rigettato l'appello, condannando gli appellanti a rifondere al convenuto le spese del giudizio di rinvio e di legittimità precedente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., sostenendo che la richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese non fosse stata correttamente esaminata e che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato tale istanza come rinuncia integrale al gravame, omettendo di valutare le successive difese con cui avevano chiesto la regolazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale. Con il secondo motivo hanno denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c., per mancanza di motivazione sul rigetto dell'appello e per insanabile contraddizione tra l'affermazione di rinuncia o disinteresse all'impugnazione e la statuizione di rigetto con condanna alle spese secondo soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la richiesta di cessazione della materia del contendere non sia una vera domanda soggetta al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e che, comunque, la Corte d'appello avesse effettivamente deciso su tale istanza, escludendola per mancanza di adesione dell'altra parte. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale era stata motivata in modo meramente apodittico e in contraddizione con l'affermazione, contenuta nella stessa sentenza impugnata, secondo cui l'appello era stato rigettato per ragioni processuali, senza un compiuto giudizio, neppure virtuale, sul merito del gravame. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio di soccombenza virtuale e regolare di conseguenza, con adeguata motivazione, le spese tra le parti, oltre a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La richiesta di cessazione della materia del contendere non integra una domanda sostanziale sulla quale possa configurarsi omessa pronuncia in senso tecnico; l'istanza ha natura meramente processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone un giudizio di soccombenza; se la soccombenza è solo virtuale, il giudice deve esplicitare le ragioni della valutazione e non può limitarsi a formule apodittiche.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come criterio di compensazione delle spese in ipotesi di reciproca soccombenza o equità della definizione complessiva della controversia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione sul punto decisivo, qui la soccombenza virtuale posta a base delle spese, è meramente apparente o incoerente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibili le ragioni giuridiche della decisione; non basta il solo richiamo alla soccombenza senza specificazione del percorso logico.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Il giudizio di merito era stato riassunto a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p., dato processuale di contesto.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere è una pronuncia di natura processuale, dichiarabile anche d'ufficio, che presuppone l'accertamento dell'assenza di residua contestazione sul diritto sostanziale e non equivale a una domanda di merito.
  • L'istanza di cessazione della materia del contendere non comporta, di per sé, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice la esamina e la respinge per ragioni processuali.
  • La condanna alle spese basata sulla soccombenza virtuale richiede una motivazione effettiva e coerente: il giudice deve spiegare, sia pure in via prognostica, perché la pretesa sarebbe risultata fondata o infondata.
  • È nulla la statuizione sulle spese quando la sentenza, da un lato, afferma che l'appello è rigettato per ragioni processuali e, dall'altro, pone a base delle spese un giudizio di soccombenza senza aver prima compiuto il necessario vaglio virtuale del merito.
  • In sede di rinvio, il giudice deve rinnovare il giudizio sulla soccombenza virtuale e commisurare a tale esito la regolazione delle spese, potendo disporne la condanna totale o parziale, oppure la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.