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Legge

L.R. Abruzzo 17/2009

Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: "Norme in materia di programmazione, contabilita', gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 17/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Abruzzo n. 146/1996 su programmazione, budget, acquisti in economia e controllo delle Aziende sanitarie, e modifica il Piano sanitario regionale 2008-2010 per la fase di riorganizzazione delle ASL. Disciplina anche la nomina di commissari straordinari, l’incompatibilità per amministratori delle strutture accreditate e i termini di approvazione degli strumenti di programmazione.

Modifiche alla disciplina regionale delle Aziende del Servizio Sanitario abruzzese e del Piano sanitario 2008-2010

Modifiche alla programmazione e gestione delle Aziende sanitarie abruzzesi

La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulla disciplina delle Aziende del Servizio sanitario regionale, aggiornando gli strumenti di programmazione, il sistema di budget, le procedure di acquisto in economia e alcuni profili organizzativi e di controllo. Modifica inoltre il Piano sanitario regionale 2008-2010 per la fase di attivazione delle nuove Aziende sanitarie locali.

Strumenti di programmazione delle aziende

La programmazione aziendale si fonda su tre strumenti principali:

  • il piano strategico;
  • il bilancio pluriennale di previsione;
  • il piano programmatico di esercizio, composto da bilancio economico preventivo annuale, piano annuale di organizzazione e piano annuale delle dinamiche complessive del personale.

Sono quindi rimossi i richiami al “budget” nella disciplina previgente e vengono abrogati alcuni commi relativi alla gestione programmatoria dell’art. 7 e dell’art. 19 della L.R. n. 146/1996.

Approvazione degli strumenti di programmazione

Gli strumenti di programmazione devono essere trasmessi dal Direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento alla Direzione competente della Giunta regionale, e al Comitato ristretto dei sindaci.

Il Comitato ristretto dei sindaci può formulare osservazioni entro 40 giorni dalla trasmissione.

La Giunta regionale, tramite la Direzione competente, deve decidere entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti, verificandone la coerenza e la congruità rispetto a:

  • indirizzi programmatici regionali;
  • risorse finanziarie disponibili per il sistema sanitario regionale;
  • criteri di gestione previsti dalla legge regionale.

In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Direzione competente, il termine si interrompe; l’Azienda deve rispondere entro 40 giorni. La Giunta provvede poi entro 70 giorni dalla ricezione dei chiarimenti, con nuovo decorso del termine ordinario.

Se gli strumenti non sono ancora approvati, l’Azienda continua a operare nei limiti dei programmi e delle risorse dell’esercizio precedente, salve eventuali prescrizioni della Direzione competente.

La mancata approvazione, la mancata o incompleta trasmissione, o l’omesso invio dei chiarimenti costituiscono grave motivo di risoluzione del contratto del Direttore generale.

Regime di riorganizzazione delle Aziende sanitarie locali

La modifica al Piano sanitario regionale 2008-2010 disciplina la fase di passaggio al nuovo assetto aziendale.

La Giunta regionale deve nominare, entro il 30 settembre 2009:

  • due Commissari straordinari;
  • quattro sub-commissari, scelti tra dirigenti della Regione o di una ASL regionale.

Essi devono compiere gli atti necessari all’attivazione dell’Azienda sanitaria locale 1 e dell’Azienda sanitaria locale 2, anche per predisporre gli strumenti di programmazione nei termini previsti dalla L.R. n. 146/1996.

Dal 1° ottobre 2009 i contratti dei Direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL di Avezzano-Sulmona, Chieti, L’Aquila e Lanciano-Vasto sono risolti automaticamente per legge, con decadenza dagli incarichi.

Ai Commissari straordinari spetta il trattamento economico dei Direttori generali delle USL; ai sub-commissari spetta il 79% di tale trattamento.

Incompatibilità per amministratori e dirigenti di strutture accreditate

Non possono ricoprire ruoli di amministratore o incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate i soggetti condannati con sentenza penale definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

Le strutture private accreditate devono adeguarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge, rimuovendo le situazioni di incompatibilità, pena l’immediata decadenza dell’accreditamento.

Sistema di budget

Le Aziende devono dotarsi di sistemi di programmazione budgetaria per definire in modo unitario e coordinato piani, programmi e obiettivi gestionali.

Il budget è articolato per centri di responsabilità, in coerenza con l’organizzazione di ciascuna Azienda, e per ciascun centro devono essere indicati i programmi di attività e le risorse concordate per l’esercizio di riferimento.

La Giunta regionale, con il supporto dell’Agenzia Sanitaria Regionale, definisce i contenuti minimi e l’articolazione del budget.

Acquisti di beni e servizi in economia

La disciplina degli acquisti in economia è ricondotta a criteri di semplificazione, tempestività, economicità, efficacia, efficienza, continuità del servizio, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e correttezza.

Gli acquisti in economia sono consentiti per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali, con adeguamento automatico della soglia secondo il meccanismo previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.

Per ogni acquisizione opera un responsabile del procedimento.

Per servizi o forniture da 20.000 euro fino alla soglia comunitaria, previa verifica delle convenzioni CONSIP, l’acquisizione può avvenire mediante:

  • amministrazione diretta;
  • cottimo fiduciario;
  • sistema misto.

Il cottimo fiduciario richiede, se possibile, la consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite indagini di mercato, mercato elettronico o elenchi aziendali verificati.

Sono ammesse acquisizioni in economia anche nei casi di risoluzione di un precedente contratto, completamento di prestazioni non previste, continuità temporanea di servizi alla scadenza contrattuale e urgenza per eventi imprevedibili.

È vietato frazionare artificiosamente prestazioni estranee al regime per ricondurle all’economia.

Regolamento interno e casse economali

Il Direttore generale deve adottare un regolamento per disciplinare le modalità di esecuzione degli acquisti in economia.

Il regolamento può prevedere forme decentrate di acquisto, con attribuzione di competenze, responsabilità e modalità di rendicontazione.

Deve inoltre disciplinare le casse economali, prevedendo:

  • un’anticipazione complessiva non superiore a 20.000 euro;
  • reintegri solo su specifica rendicontazione;
  • un limite trimestrale di reintegro pari allo 0,5 per mille del valore della produzione iscritto nel bilancio preventivo economico annuale approvato per l’esercizio di riferimento.

Abrogazioni e disposizioni finali

Sono abrogati vari commi della disciplina previgente in materia di programmazione, gestione e controlli delle Aziende sanitarie regionali.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; il testo consolidato indica l’efficacia dal 22 ottobre 2009 per le disposizioni risultanti nel testo vigente fornito.

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