Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19360/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento e atti di contestazione emessi per maggiori imposte IRES, IRAP, IVA e omesse ritenute alla fonte relative ad annualità anteriori alla cancellazione dal registro delle imprese di una società a responsabilità limitata già in liquidazione. Poiché la società era estinta, gli atti erano stati notificati al liquidatore cessato e alle ex socie. La contribuente ha sostenuto che gli atti fossero nulli nei confronti della società estinta e, soprattutto, illegittimi nei confronti delle socie, perché non potevano essere chiamate a rispondere dei debiti tributari sociali in assenza di distribuzione di somme in sede di liquidazione; ha inoltre dedotto che l’Ufficio avesse illegittimamente traslato sui soci i debiti fiscali della società, realizzando una doppia imposizione, e che vi fosse giudicato interno sulla non applicabilità dell’art. 2495 c.c. La ricorrente ha anche censurato l’uso della presunzione di distribuzione di utili extracontabili e la pretesa validità degli atti verso i soci nonostante la nullità degli atti verso la società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dal giudice d’appello tra la nullità degli avvisi notificati alla società già estinta e la validità degli avvisi notificati alle ex socie, poiché questi ultimi non erano fondati sulla successione nei debiti sociali ex art. 2495 c.c., ma sulla diversa pretesa relativa agli utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci di una società a ristretta base partecipativa. La Corte ha chiarito che la cancellazione della società non esclude, in via generale, la successione dei soci nei rapporti residui, ma nel caso concreto l’Ufficio aveva agito nei confronti delle socie con avvisi autonomi per la tassazione del dividendo occulto, non per il recupero diretto dei debiti della società. Ne è conseguita la conferma della decisione impugnata e la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, con nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    disciplina gli effetti della cancellazione della società e la responsabilità dei soci; nel caso concreto è ritenuto non base della pretesa fiscale esercitata verso le socie, perché l'Ufficio ha invece fatto valere la presunzione di distribuzione di utili occulti.

  • art. 44 t.u.i.r.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti della tassazione in capo ai soci; la Corte evidenzia che nel caso concreto l'accertamento non è stato impostato come successione nei debiti della società.

  • art. 47 t.u.i.r.

    richiamato negli atti per qualificare i dividendi occulti e la relativa base imponibile come redditi di capitale.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    menzionato negli atti come base del procedimento di accertamento nei confronti dei soci per il reddito da partecipazione derivante da utili occultamente distribuiti.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato negli atti come possibile autonomo avviso di accertamento per la rideterminazione della base imponibile.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla Corte come titolo di responsabilità sussidiaria distinto dalla successione ex art. 2495 c.c., non fondante la pretesa oggetto di causa.

  • art. 28, comma 4, L. n. 175/2014

    ritenuto non applicabile perché la cancellazione della società era anteriore alla sua entrata in vigore e la norma non ha efficacia retroattiva.

  • art. 23 Cost.

    evocato dalla ricorrente per dedurre una indebita doppia imposizione, censura non accolta.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci delle società a ristretta base partecipativa.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omessa pronuncia su eccezione relativa alla diversa pretesa fiscale.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere il giudicato interno sulla questione dell'art. 2495 c.c.

  • art. 329 c.p.c.

    invocato per sostenere la formazione del giudicato interno.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo in relazione alla validità degli atti processuali e impositivi.

  • art. 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati nel sesto motivo in relazione al processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, di per sé, che l’Amministrazione finanziaria notifichi ai soci atti impositivi fondati sulla distribuzione presuntiva di utili extracontabili, quando la pretesa non sia esercitata come mera successione nei debiti sociali.
  • Nei casi di società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili non contabilizzati opera anche rispetto ai maggiori componenti positivi di reddito e alle componenti negative disconosciute, salvo prova contraria del contribuente.
  • La mancata percezione di somme in sede di liquidazione non esonera automaticamente il socio dalla pretesa fiscale quando l’Ufficio non agisce ex art. 2495 c.c., ma contesta invece redditi occultamente distribuiti.
  • L’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società per vizi di rito non determina automaticamente l’illegittimità dell’avviso notificato al socio; il giudicato pregiudicante opera solo se l’accertamento societario è stato rimosso nel merito con decisione passata in giudicato.
  • La nullità dell’atto impositivo notificato alla società estinta non si estende automaticamente agli atti notificati ai soci, se questi ultimi sono fondati su un autonomo titolo impositivo relativo al reddito da partecipazione derivante da utili occulti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.