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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32157/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal Comune di Napoli per il parziale versamento, relativo all’anno 2016, di somme qualificate dall’ente come canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. La società contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, che il prelievo richiesto fosse illegittimo perché il Comune avrebbe applicato una disciplina non più vigente o comunque avrebbe preteso importi eccedenti rispetto ai limiti di legge. In appello la CTR ha ritenuto, invece, che il Comune non avesse istituito il CIMP con regolamento conforme all’art. 62 d.lgs. 446/1997, che restasse applicabile l’ICP, che il canone per l’occupazione/locazione dei luoghi pubblici fosse distinto e cumulabile, e che non vi fossero aumenti tariffari illegittimi. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) omesso esame/fondamento su documenti prodotti e violazione dell’onere della prova, oltre a violazione dell’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. 446/1997; 2) omessa pronuncia sul primo motivo di appello, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della riserva di legge in materia tributaria; 3) omessa pronuncia sul quarto motivo di appello e violazione del giudicato amministrativo; 4) omessa pronuncia sul secondo motivo di appello e violazione dell’autonomia dell’obbligazione tributaria, dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 507/1993, dell’art. 63 d.lgs. 446/1997 e della normativa interpretativa successiva sulle maggiorazioni ICP. La Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, assorbendo gli altri, affermando che il tributo preteso era in realtà ICP e che, per gli anni successivi al 2012, non erano più legittime le maggiorazioni tariffarie fondate su una norma ormai abrogata, anche se deliberate prima del 26 giugno 2012; pertanto gli avvisi che applicano tali maggiorazioni dall’anno 2013 sono illegittimi/nulli. Tuttavia, il testo disponibile si interrompe dopo il dispositivo parziale e non consente di ricostruire integralmente la formula finale sul rinvio, pur essendo chiaro che il ricorso è stato accolto nei limiti del quarto motivo e la sentenza cassata con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti i primi tre. Ha ricostruito il prelievo richiesto come imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e non come CIMP validamente istituito, osservando che la sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede un regolamento specifico ai sensi dell’art. 62 d.lgs. 446/1997, non surrogabile dal solo piano generale degli impianti pubblicitari. Ha inoltre affermato che, alla luce dell’abrogazione della facoltà di aumentare le tariffe dell’ICP e dell’interpretazione autentica successiva, gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono spiegare effetti solo fino al 31 dicembre 2012; dall’1 gennaio 2013 deve tornare applicabile la tariffa base. Ne consegue l’illegittimità degli avvisi di accertamento che abbiano applicato tariffe maggiorate per annualità successive al 2012, anche se formalmente riferiti al CIMP. La causa è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come base dei motivi di ricorso per error in iudicando ed error in procedendo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l’utilizzo o la mancata valutazione dei documenti prodotti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all’omessa pronuncia e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell’onere della prova

  • art. 62 d.lgs. 446/1997

    la sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede un apposito regolamento conforme ai criteri di legge; il limite sulla comprensività della tariffa non opera se il CIMP non è validamente istituito

  • art. 23 Cost.

    richiamato per la riserva di legge in materia tributaria

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    richiamato come norma sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione al giudicato amministrativo

  • art. 3 L. 212/2000

    richiamato per il principio di autonomia dell’obbligazione tributaria

  • art. 54 d.lgs. 446/1997

    richiamato nel quarto motivo, nel contesto dell’autonomia dell’obbligazione tributaria

  • art. 23 d.l. 83/2012

    ha abrogato, con la disciplina transitoria richiamata, la facoltà di aumentare le tariffe ICP prevista dalla normativa precedente

  • art. 1, comma 739, L. 208/2015

    norma di interpretazione autentica letta nel senso che l’abrogazione non travolge gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, ma non consente la proroga oltre il 2012

  • art. 11, comma 10, L. 449/1997

    consentiva ai Comuni l’aumento delle tariffe ICP fino ai limiti indicati; la facoltà è poi venuta meno per effetto dell’abrogazione del 2012

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 507/1993

    l’imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di locazione o concessione per l’occupazione del suolo pubblico da parte dei mezzi pubblicitari

  • art. 12 d.lgs. 507/1993

    richiamato come tariffa base dell’ICP da ripristinare dal 2013

  • art. 145, comma 55, L. 388/2000

    ha novellato l’art. 9, comma 7, d.lgs. 507/1993 in tema di cumulo tra imposta e canoni

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    richiamato per la disciplina del COSAP e per la distinzione tra canoni e tributi

  • art. 1, commi 816-847, L. 160/2019

    richiamata quale conferma sistematica della successiva unificazione dei prelievi nel canone unico patrimoniale

Massime di principio

  • La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari richiede un regolamento attuativo specifico conforme ai criteri di legge; il solo piano generale degli impianti pubblicitari non è sufficiente, perché ha funzione programmatoria e non normativa.
  • In mancanza di un valido regolamento istitutivo del CIMP, continua ad applicarsi l’ICP secondo le tariffe vigenti ratione temporis, senza che possa operare la disciplina limitativa propria del CIMP.
  • L’abrogazione della facoltà comunale di aumentare le tariffe dell’ICP comporta che le maggiorazioni non possono essere mantenute oltre il 31 dicembre 2012; dall’1 gennaio 2013 torna applicabile la tariffa base.
  • La norma di interpretazione autentica del 2015 salva gli aumenti già deliberati prima del 26 giugno 2012, ma non autorizza la proroga tacita o espressa di quelle maggiorazioni per gli anni successivi.
  • Il canone concessorio per l’occupazione del suolo pubblico e il prelievo pubblicitario hanno presupposti diversi e possono cumularsi, purché il canone sia effettivamente distinto dal tributo e trovi autonoma base normativa.
  • Quando l’ente qualifica formalmente il prelievo come CIMP ma manca il presupposto regolamentare della sua istituzione, l’atto impositivo va riqualificato sostanzialmente come pretesa di ICP, con applicazione delle relative regole e limiti tariffari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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