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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02745/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto formalmente intercorso tra la lavoratrice e una società appaltatrice/subappaltatrice, che la ricorrente assumeva essere solo interposta rispetto alla società utilizzatrice. Davanti ai giudici di merito chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la società utilizzatrice sin dall'assunzione del 28.12.2015, sul presupposto della illecita interposizione di manodopera derivante dall'inesistenza o illegittimità del contratto di appalto/subappalto; domandava inoltre la declaratoria di nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento intimato il 23.11.2017, la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento delle differenze retributive e dei contributi. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo decisiva la natura di società in house della convenuta e l'applicazione dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 175/2016, che impedisce la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro sorto in difetto di procedure selettive. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: omessa pronuncia sulla domanda di interposizione illecita e carenza di motivazione; violazione delle norme su subordinazione, appalto/somministrazione, onere della prova e disciplina del licenziamento, assumendo che in mancanza di un valido appalto o di una somministrazione non poteva operare la disciplina invocata dalla corte territoriale; erronea applicazione d'ufficio delle regole sulle società in house e sulle procedure selettive; omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva deciso la causa facendo applicazione della ragione più liquida, concentrandosi sulla questione pregiudiziale e assorbente della impossibilità di costituire giudizialmente un rapporto di lavoro con una società in house priva di procedure selettive regolari. Ha affermato che la qualificazione giuridica dell'ente poteva essere compiuta anche d'ufficio e che, risultando dagli atti la natura pubblica/in house della società, la lavoratrice aveva l'onere di dimostrare l'imparzialità, pubblicità e trasparenza delle selezioni effettuate per il personale; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente. Le censure, in sostanza, sono state considerate dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su un capo di domanda o eccezione; nel caso concreto non è stato ravvisato perché la corte di merito ha deciso sulla base della ragione più liquida.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo se manca l'indicazione del percorso logico-giuridico; nella specie la motivazione è stata ritenuta chiara e intellegibile.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l'utilizzatore.

  • artt. 27 e 29 d.lgs. 276/2003

    Richiamati dalla ricorrente in tema di appalto/somministrazione e interposizione illecita di manodopera.

  • art. 38 d.lgs. 81/2015

    Richiamato dalla ricorrente come norma applicabile al recesso nell'ambito della somministrazione; la Corte osserva che il tema non era decisivo rispetto alla ragione più liquida adottata dalla sentenza impugnata.

  • art. 5 L. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio in tema di licenziamento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, una volta accertata la natura in house della società e la disciplina delle procedure selettive, spettava alla lavoratrice allegare e provare i presupposti che avrebbero consentito la costituzione del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'uso delle prove e l'accertamento officioso; la Corte ha escluso la violazione perché si trattava di apprezzamenti di merito.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla illiceità dell'appalto e del subappalto.

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    Norma ritenuta decisiva: per le società in house i rapporti di lavoro sorti senza procedure selettive sono nulli e non possono essere costituiti giudizialmente in contrasto con il divieto imperativo.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 79/1999

    Richiamato come base normativa della partecipazione pubblica della società convenuta.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta completamente di decidere su un capo di domanda o di eccezione; non sussiste se la decisione viene resa attraverso la scelta della questione assorbente ritenuta di più agevole soluzione.
  • In applicazione della ragione più liquida, il giudice può definire la controversia sulla base della questione preliminare o assorbente più semplice, anche se logicamente subordinata rispetto ad altre questioni, in funzione di economia processuale.
  • La qualificazione giuridica di un ente pubblico o di una società in house, quando incide sulla disciplina applicabile al rapporto, può essere compiuta d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti.
  • Quando una norma imperativa prevede la nullità dei rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive in un ente/società partecipata, grava sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il rispetto dei requisiti di imparzialità, pubblicità e trasparenza delle selezioni.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali; la Corte interviene solo se la motivazione è mancante, apparente o meramente assertiva, non quando si contesta l'apprezzamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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