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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02741/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico di una azienda ospedaliera aveva chiesto il risarcimento del danno pari alle spese legali sostenute nel giudizio di responsabilità promosso da una paziente per prestazioni sanitarie rese nel 1999, deducendo che la datrice di lavoro avesse violato l'obbligo contrattuale di garantire una copertura assicurativa adeguata per la responsabilità civile dei dirigenti, comprensiva delle spese di giudizio. In subordine aveva chiesto il rimborso delle spese legali ai sensi della disciplina collettiva sul patrocinio legale. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello per aver escluso che l'art. 24 del CCNL imponesse una copertura assicurativa anche per le spese di difesa sostenute con legale di fiducia, per aver ritenuto che tale tutela fosse assorbita e limitata dai presupposti dell'art. 25 del CCNL, per non aver valorizzato la mancata apertura del procedimento di accesso al patrocinio legale e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché per aver ritenuto non favorevole l'esito della vicenda definita con transazione e per avere regolato le spese secondo soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea l'interpretazione della Corte d'appello sul rapporto tra art. 24 e art. 25 del CCNL della dirigenza medica. Ha affermato che l'obbligo dell'azienda sanitaria di assicurare la responsabilità civile dei dirigenti, previsto dall'art. 24, è autonomo rispetto alla disciplina del rimborso/pagamento delle spese legali di cui all'art. 25 e copre tutte le spese di giudizio, anche quando il dirigente si sia difeso con un legale di fiducia e non ricorrano i presupposti per il rimborso ex art. 25. Ha inoltre precisato che la previsione successiva dell'"adeguata copertura" nel CCNL 2005 non introduceva un contenuto innovativo, ma confermava un obbligo già desumibile dal CCNL 2000. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 CCNL 8.6.2000 dirigenza medica

    Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

    impone alle aziende sanitarie un obbligo effettivo e adeguato di copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, comprensivo di tutte le spese di giudizio; il rinvio all'art. 25 non limita tale copertura alle sole ipotesi di rimborso/pagamento ivi previste.

  • art. 25 CCNL 8.6.2000 dirigenza medica

    disciplina soltanto i casi in cui l'azienda è tenuta a pagare o rimborsare direttamente le spese legali al dipendente, distinguendo il caso dell'assenza di conflitto di interessi con difensore scelto dall'azienda e quello del legale di fiducia con rimborso subordinato all'esito favorevole del giudizio.

  • art. 21 CCNL 3.11.2005 dirigenza medica

    l'introduzione del sintagma "adeguata copertura" non ha portata innovativa rispetto al precedente art. 24 del CCNL 2000, che già imponeva una copertura assicurativa adeguata.

  • art. 1175 c.c.

    invocato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'adempimento degli obblighi informativi e assicurativi.

  • art. 1375 c.c.

    invocato dal ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per qualificare l'omissione datoriale come inadempimento contrattuale.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente in via alternativa come fatto illecito generatore di responsabilità aquiliana.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per sostenere la possibilità di compensazione delle spese in presenza di novità della questione o mutamento giurisprudenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte rileva la non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola contrattuale che impone al datore di lavoro pubblico di garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti va interpretata in senso sostanziale e non meramente formale: la copertura deve essere adeguata e non può tollerare scoperture o periodi di inoperatività che ne svuotino la funzione.
  • Il rinvio, in una disposizione che impone la copertura assicurativa, a una norma contrattuale che disciplina il pagamento o rimborso delle spese legali non restringe la garanzia assicurativa alle sole ipotesi di rimborso diretto previste da quella seconda norma, se dal testo e dalla funzione sistematica risulta che la prima tutela un ambito più ampio.
  • La disciplina del patrocinio/rimborso delle spese legali al dipendente e quella dell'obbligo assicurativo del datore di lavoro sono piani distinti: la prima regola i presupposti per il pagamento o rimborso diretto da parte dell'ente, la seconda assicura la copertura del rischio professionale anche quando il dipendente scelga un difensore di fiducia e non ricorrano i presupposti del rimborso diretto.
  • L'introduzione successiva della formula "adeguata copertura" non necessariamente crea un nuovo obbligo, se la precedente disciplina già imponeva, secondo interpretazione letterale e sistematica, una polizza idonea a realizzare la tutela prevista.
  • In presenza di copertura assicurativa per la responsabilità civile dei dirigenti, la clausola sulle "spese di giudizio" deve essere letta come comprensiva di tutte le spese di lite riconducibili alla garanzia assicurativa, non soltanto di quelle direttamente rimborsabili dall'ente ai sensi della disciplina sul patrocinio legale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRMandato
RamiLavoroContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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