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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02761/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato da una società cooperativa a una dipendente addetta alla supervisione e al controllo di cantieri. La datrice contestava alla lavoratrice, in sintesi, tre addebiti: violazione sistematica delle disposizioni aziendali sugli orari di lavoro; svolgimento incompleto e discontinuo della prestazione con attività personali durante l'orario; abuso della fiducia datoriale, anche approfittando dell'assenza di un sistema automatico di rilevazione delle presenze, pur trattandosi di mansioni che comportavano anche spostamenti fuori sede. Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, avevano respinto la domanda della società. Nel ricorso per cassazione la società deduceva tre motivi, tutti centrati sul vizio di motivazione: 1) omessa considerazione di una controprova documentale e della comunicazione aziendale del 3 settembre 2015 che, secondo la ricorrente, confermava l'obbligo di rispettare il registro uscite e smentiva l'asserita prassi derogatoria sugli orari; 2) motivazione apparente in ordine all'affermazione che la lavoratrice avesse svolto la prestazione prevalentemente da remoto, ritenuta dalla società una mera ipotesi non supportata da accertamento di fatto; 3) mancata risposta alle deduzioni sulla concreta impossibilità di eseguire da remoto le mansioni di coordinamento, che richiedevano, secondo la ricorrente, presenza fisica e contatti personali con i lavoratori degli appalti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva e intelligibile, non meramente apparente: la Corte territoriale aveva infatti chiarito come il primo giudice avesse interpretato la contestazione disciplinare e aveva valorizzato le risultanze istruttorie, incluse le deposizioni testimoniali, per ritenere che alcune mansioni della lavoratrice potessero essere svolte senza presenza fisica e che non fosse stato dimostrato che il tempo di lavoro fosse stato dedicato in misura incompatibile ad attività estranee. La Cassazione ha inoltre rilevato che le censure della società prendevano di mira non un vizio di motivazione in senso costituzionale, ma un diverso apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di motivazione rilevante come nullità della sentenza ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente, cioè non renda percepibile la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel denunciare il preteso difetto di motivazione, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 11 Cost.

    Citato dalla ricorrente nel primo motivo, senza incidenza nella decisione della Corte.

  • L. n. 92 del 2012

    Richiamata come base del procedimento speciale seguito nelle fasi di merito relative all'impugnazione del licenziamento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    La Corte dà atto, in caso di rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di mancanza di motivazione, ai fini dell'art. 132 c.p.c., n. 4, sussiste solo in caso di radicale assenza della giustificazione o di motivazione meramente apparente, obiettivamente incomprensibile o logicamente inconciliabile; non basta lamentare che la motivazione sia insufficiente o non condivisa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in denuncia di motivazione apparente una critica alla valutazione delle prove o all'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito espone una ratio decidendi comprensibile, valorizzando le prove testimoniali e documentali e spiegando perché alcune attività lavorative possano svolgersi anche senza presenza fisica, la censura che si limiti a proporre una diversa ricostruzione del fatto è infondata.
  • Nel contenzioso sul licenziamento disciplinare, l'addebito può ritenersi fondato solo se risulti dimostrato che il lavoratore abbia omesso del tutto l'apporto di risultato oppure abbia dedicato il tempo a attività incompatibili con quelle lavorative in misura tale da escludere l'effettiva prestazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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