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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Normativa italiana099G0136Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua la liberalizzazione del mercato elettrico, distinguendo produzione e fornitura libere da trasmissione, dispacciamento e distribuzione soggetti a concessione. Introduce definizioni, regole per il gestore della rete, acquirente unico e mercato, tutela i clienti vincolati, disciplina connessioni, tariffe e transizione al dispacciamento di merito economico, con molte misure e scadenze ormai superate.

Liberalizzazione del settore elettrico e disciplina del sistema elettrico nazionale

Liberalizzazione e assetto del settore elettrico

Il provvedimento avvia la liberalizzazione del mercato elettrico, mantenendo però in capo allo Stato le funzioni essenziali di trasmissione e dispacciamento e subordinando la distribuzione a concessione. La disciplina è costruita per accompagnare la transizione dal sistema monopolistico a un mercato organizzato, con obblighi di servizio pubblico, regole di accesso e tutela dei clienti vincolati.

Ambito delle attività e principi generali

Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti dal decreto. Trasmissione e dispacciamento sono riservati allo Stato e affidati in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale; la distribuzione è esercitata in regime di concessione.

Restano fermi:

  • le funzioni di indirizzo del Governo;
  • le attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, oggi ARERA;
  • le competenze riservate a Regioni ed enti locali.

Il Ministero competente è incaricato di perseguire sicurezza ed economicità del sistema elettrico, anche tramite direttive finalizzate a continuità della fornitura e riduzione della vulnerabilità del sistema.

Separazione societaria e trasparenza

I soggetti che operano in base a titoli speciali o esclusivi possono svolgere anche attività diverse, purché sia garantita almeno la separazione contabile e amministrativa secondo le modalità stabilite dall’Autorità. È inoltre consentita l’assunzione di partecipazioni o acquisizioni in altri comparti produttivi.

Il decreto richiama anche un principio di trasparenza societaria e di neutralità del sistema, imponendo che le informazioni commerciali riservate acquisite dal gestore non siano utilizzate in modo discriminatorio e che le imprese collegate non ne abusino nelle operazioni di mercato.

Definizioni rilevanti

La norma contiene un ampio apparato definitorio, utile per l’interpretazione del settore. Tra le nozioni principali figurano:

  • cliente grossista, cliente finale, cliente idoneo e cliente vincolato;
  • autoproduttore e produttore;
  • cogenerazione, linee dirette, reti interconnesse e piccole reti isolate;
  • trasmissione, distribuzione, dispacciamento e dispacciamento di merito economico;
  • servizi ausiliari e servizio ancillare non relativo alla frequenza;
  • gestore del sistema di trasmissione, gestore del sistema di distribuzione;
  • impresa elettrica verticalmente o orizzontalmente integrata;
  • fornitura, contratto di fornitura di energia elettrica, strumenti derivati sull’energia elettrica;
  • controllo e programmazione a lungo termine.

Sono anche definite le fonti energetiche rinnovabili, includendo sole, vento, risorse idriche, geotermia, maree, moto ondoso e trasformazione di prodotti vegetali o rifiuti organici.

Gestore della rete di trasmissione nazionale

Il gestore della rete di trasmissione nazionale esercita trasmissione e dispacciamento, gestendo unitariamente la rete. Ha l’obbligo di connettere alla rete tutti i richiedenti, salvo motivato rifiuto, e deve fornire informazioni ai gestori di altre reti interconnesse per garantire sicurezza, efficienza e interoperabilità.

Le sue funzioni comprendono:

  • gestione dei flussi di energia e dei dispositivi di interconnessione;
  • gestione dei servizi ausiliari;
  • interventi di manutenzione e sviluppo della rete;
  • rispetto del principio di non discriminazione tra utenti;
  • mantenimento del segreto sulle informazioni riservate;
  • acquisizione dei servizi di bilanciamento e dei servizi ancillari secondo procedure trasparenti e non discriminatorie;
  • coordinamento con i gestori dei sistemi di distribuzione;
  • digitalizzazione, gestione dati, cybersicurezza e protezione dei dati, sotto vigilanza ARERA e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza.

Il gestore non può rifiutare la connessione di nuovi impianti per future limitazioni di capacità o per costi di potenziamento delle zone limitrofe; eventuali limitazioni operative devono essere approvate dall’ARERA.

Connessioni, dati di rete e informazioni ambientali

Il gestore deve pubblicare sul proprio sito procedure trasparenti ed efficienti per la connessione di nuovi impianti di generazione e di stoccaggio, previa approvazione ARERA. Il decreto disciplina anche la messa a disposizione di informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili per zona di offerta, nonché, tramite successivo decreto ministeriale, sulle emissioni di gas a effetto serra.

Le informazioni devono essere rese disponibili:

  • nel modo più accurato possibile;
  • ad intervalli non superiori all’ora;
  • con formati di dati armonizzati e serie standardizzate;
  • in modo utilizzabile da partecipanti al mercato, aggregatori, consumatori e utenti finali.

Regime concessorio e fase transitoria del gestore

L’ENEL S.p.a. era tenuta a costituire una società per azioni cui conferire beni, rapporti giuridici, parte dei debiti e il personale necessario per l’esercizio delle funzioni di gestore. La data di assunzione della titolarità e delle funzioni di gestore è demandata a provvedimento ministeriale; fino a tale data l’ENEL resta responsabile del corretto funzionamento della rete e del dispacciamento.

La concessione di trasmissione e dispacciamento è disciplinata con decreto ministeriale, che può essere integrato o modificato in caso di mutamenti nell’assetto del gestore.

Regole tecniche, accesso alla rete e remunerazione

L’Autorità fissa le condizioni per garantire accesso paritario e neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Il gestore adotta regole tecniche obiettive e non discriminatorie per progettazione e funzionamento di impianti, reti e linee dirette; tali regole sono sottoposte a verifica dell’Autorità, pubblicate in Gazzetta Ufficiale e notificate alla Commissione europea.

L’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale comportano un corrispettivo non discriminatorio, indipendente dalla localizzazione geografica. Il corrispettivo è definito dall’Autorità e deve anche incentivare l’efficienza del gestore. Il decreto prevede inoltre la determinazione degli oneri generali del sistema elettrico e il loro riflesso sulla componente tariffaria dei clienti finali.

Acquisti di energia e oneri di sistema

Il gestore subentra nella titolarità di determinati diritti e obbligazioni relativi all’acquisto di energia elettrica e ritira anche l’energia offerta dai produttori secondo il criterio del costo evitato, nonché l’energia e i relativi diritti previsti dal CIP n. 6/1992 tramite convenzioni.

Dall’avvio del dispacciamento di merito economico, il gestore cede l’energia acquisita al mercato e la differenza tra costi e ricavi è coperta tramite oneri di sistema.

Acquirente unico e tutela dei clienti vincolati

L’acquirente unico è costituito dal gestore della rete di trasmissione nazionale come società per azioni entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Ha il compito di stipulare e gestire contratti di fornitura per garantire ai clienti vincolati disponibilità di capacità produttiva e fornitura in condizioni di continuità, sicurezza, efficienza e parità di trattamento.

Il Ministro competente deve adottare indirizzi per la sicurezza e l’economicità degli approvvigionamenti, la diversificazione delle fonti e l’uso delle rinnovabili e della cogenerazione. L’acquirente unico elabora annualmente entro il 30 giugno la previsione della domanda per il triennio successivo e stipula contratti di fornitura con procedure trasparenti e non discriminatorie.

Mercato elettrico e dispacciamento

La gestione economica del mercato elettrico è affidata a un gestore del mercato, società per azioni costituita dal gestore della rete. Il mercato deve essere organizzato secondo neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori.

È prevista una fase di passaggio dal dispacciamento passante al dispacciamento di merito economico, con termine originario fissato al 1° gennaio 2001 e successivi interventi normativi che ne hanno modificato l’entrata a regime. L’Autorità è competente anche sulle controversie relative all’accesso alle reti di interconnessione e ai contratti di importazione ed esportazione.

Contrattazione bilaterale

Per i clienti idonei l’Autorità può stabilire clausole negoziali e regole tecniche indispensabili al funzionamento del sistema, da inserire nei contratti. Il gestore della rete può intervenire sui profili di immissione e prelievo dei contratti bilaterali se incompatibili con le regole del sistema o se pregiudicano gravemente sicurezza ed efficienza.

È previsto un corrispettivo aggiuntivo, determinato dall’Autorità, a carico di produttori, venditori e fornitori di servizi quando i contratti bilaterali impongano vincoli alle reti.

Piccole reti isolate

Per le piccole reti isolate è demandato a regolamento ministeriale il funzionamento del servizio, secondo criteri di sicurezza, efficienza ed economicità, sviluppo dell’interconnessione ove possibile e utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

Attività di produzione e limiti alla concentrazione

Dal 1° gennaio 2003 nessun soggetto può produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell’energia elettrica prodotta e importata in Italia, calcolato come media triennale. In caso di superamento, interviene l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Per il riequilibrio del mercato, ENEL doveva cedere almeno 15.000 MW di capacità produttiva, secondo un piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono inoltre previsti regolamenti per autorizzare nuovi impianti o modifiche/ripotenziazioni di impianti esistenti alimentati da fonti convenzionali, con procedura unificata e semplificata.

Attività di distribuzione e connessione degli utenti

Le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere tutti i richiedenti alle proprie reti e di non discriminare gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, nel rispetto delle regole tecniche e delle decisioni dell’Autorità in materia tariffaria.

Devono inoltre:

  • informare in modo trasparente sullo stato delle richieste di connessione entro tre mesi;
  • aggiornare le informazioni almeno trimestralmente se la richiesta non è ancora definita;
  • offrire canali esclusivamente digitali per richiesta e documentazione di connessione.

Stato di vigenza

Molte disposizioni contenute nell’atto hanno natura transitoria o risultano superate da interventi successivi, soprattutto per la riforma del mercato elettrico, dell’assetto del gestore della rete, degli oneri di sistema e delle modalità di cessione della capacità produttiva. La norma conserva comunque rilievo storico e sistematico per la ricostruzione dell’assetto originario del settore elettrico liberalizzato.

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