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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02751/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (revisore)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto nel 2006 un incarico quinquennale di componente del collegio dei revisori contabili di una fondazione previdenziale. Nel novembre dello stesso anno l'incarico gli veniva revocato. Egli ha agito per far accertare l'illegittimità della revoca, chiedendo il ripristino dell'incarico e il risarcimento dei danni, anche patrimoniali per il mancato guadagno. In primo grado il tribunale aveva rigettato nel merito la domanda. In appello, la corte territoriale aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la designazione e la revoca del revisore, avvenute in rappresentanza ministeriale, esprimessero un potere pubblicistico e attribuissero al privato una posizione di interesse legittimo. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sullo spoil system e sulla giurisdizione, sostenendo che la revoca avesse natura di recesso contrattuale da rapporto privatistico, impugnabile davanti al giudice ordinario per difetto di giusta causa; 2) violazione della disciplina sullo spoil system, deducendo che essa si applica solo a organi di vertice amministrativi e politici, non a un revisore contabile con funzione indipendente e super partes; 3) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per l'inadempimento della fondazione agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico, comprensiva di danno all'immagine e danno patrimoniale pari ai compensi perduti fino alla scadenza naturale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha ritenuto che la Corte d'appello non potesse dichiarare il difetto di giurisdizione perché, nel giudizio di primo grado, il tribunale aveva deciso sul merito rigettando la domanda; la parte vittoriosa in primo grado, ma soccombente sull'eccezione di giurisdizione, avrebbe dovuto proporre appello incidentale per contestare la decisione di merito e impedire la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario. Poiché ciò non era avvenuto, la questione di giurisdizione non era più rilevabile d'ufficio in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 145/2002

    richiamato dalle parti come disciplina dello spoil system, ma ritenuto non decisivo ai fini della soluzione; la Corte si è fondata soprattutto sulla formazione del giudicato interno sulla giurisdizione.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    invocato nel primo motivo per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario, ma la decisione è stata risolta sul piano processuale del giudicato interno.

  • art. 2400, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la revoca del revisore fosse ammissibile solo per giusta causa nell'ambito di un rapporto privatistico.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo per lamentare l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base formale dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 1 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel ricostruire il corretto mezzo di censura contro il difetto di giurisdizione.

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte esclude che la mera riproposizione in appello sia sufficiente a evitare il giudicato su una questione di rito già decisa.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per ribadire l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali rispetto al merito.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado ha deciso sul merito, rigettando la domanda, e una parte intende riproporre in appello l'eccezione di difetto di giurisdizione già disattesa, è necessario un appello incidentale; la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. non evita la formazione del giudicato interno.
  • La giurisdizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice solo finché non si sia formato un giudicato, espresso o implicito, sulla relativa attribuzione; una volta consolidata la giurisdizione in capo al giudice adito, la questione non è più rilevabile in appello.
  • Nel giudizio di cassazione la Corte può qualificare giuridicamente i fatti in modo diverso da quello prospettato dalle parti, purché non oltrepassi il limite dell'art. 112 c.p.c. e resti nei fatti accertati nel merito.
  • L'omessa impugnazione con appello incidentale di una statuizione di merito resa nonostante l'eccezione di rito comporta il consolidamento della statuizione sulla giurisdizione e preclude una nuova contestazione della stessa in grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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