Cassazione Civile, Ordinanza n. 02757/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già alle dipendenze della precedente gestore del servizio di nettezza urbana di un Comune, aveva rivendicato l'applicazione della clausola sociale prevista da un accordo sindacale del 20 ottobre 2009, sostenendo di essere stato incluso nell'elenco dei lavoratori da assumere dalla società subentrante nell'appalto. La Corte d'appello gli aveva riconosciuto il diritto all'assunzione dal 22 gennaio 2010 e aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla effettiva riammissione in servizio. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del divieto di novum in appello ex art. 437, comma 2, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse accolto una domanda costitutiva ex art. 2932 c.c. mai proposta in primo grado; (2) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., perché la condanna economica era stata estesa oltre il periodo di esecuzione dell'appalto, fino alla data della decisione; (3) omessa considerazione dell'eccezione di concorso colposo e dei criteri di riduzione del danno ex artt. 1226 e 1227 c.c.; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'accordo sindacale, sostenendo che spettasse al lavoratore provare non solo il possesso dei requisiti per il passaggio, ma anche la permanenza in aspettativa alla data rilevante, prova che sarebbe mancata e anzi smentita da documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, fondato il secondo, assorbito il terzo e infondato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria, rinviando alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione per un nuovo esame della domanda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse effettivamente oltrepassato i limiti della domanda originaria, perché in primo grado il risarcimento era stato richiesto solo per il periodo di vigenza dell'appalto, mentre in appello era stato indebitamente esteso fino all'attualità. Quanto al diritto all'assunzione, la Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione della Corte d'appello in punto di riparto dell'onere probatorio e di interpretazione dell'accordo sindacale, osservando che l'assenza per aspettativa alla data del 26 ottobre 2009 non escludeva il diritto ma ne differiva l'efficacia fino alla cessazione dell'impedimento.
Norme richiamate
art. 1411 c.c.
contratto a favore di terzo
L'accordo sindacale è stato qualificato come contratto a favore di terzo, in favore dei lavoratori già dipendenti della precedente appaltatrice.
art. 2932 c.c.
La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza d'appello non aveva pronunciato una costituzione coattiva del rapporto, ma solo un accertamento del diritto all'assunzione.
art. 437, comma 2, c.p.c.
In appello non è consentito introdurre un novum che ampli la domanda originaria; la Corte territoriale ha errato nel recepire l'estensione temporale del risarcimento oltre il perimetro della domanda di primo grado.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; la condanna economica oltre il periodo richiesto integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1226 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sull'eventuale liquidazione equitativa e la quantificazione del danno.
art. 1227 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sull'incidenza del comportamento colposo del danneggiato nella produzione o aggravamento del danno.
art. 2697 c.c.
Il lavoratore aveva assolto l'onere di allegare e provare l'elemento costitutivo dell'aspettativa; spettava alla società dimostrare il fatto impeditivo o estintivo del diritto all'assunzione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Le censure fondate su documenti sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente dove i documenti siano stati prodotti e non ne trascrive o riassume il contenuto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le doglianze che mirano solo a una rivalutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in cassazione come vizio motivazionale.
d.l. n. 347/2003 conv. in l. n. 39/2004
La parte ricorrente ha eccepito che l'ammissione all'amministrazione straordinaria potesse incidere sull'ammissibilità o procedibilità delle domande economiche; la Corte ha richiamato la distinzione tra domande di accertamento/costitutive e domande di condanna pecuniaria.
Cass. n. 15066/2017
Richiamata per il principio secondo cui, in amministrazione straordinaria, le domande di condanna a somme di denaro sono improcedibili/proseguibili secondo le regole della procedura, mentre le domande di accertamento o costitutive restano nella competenza del giudice del lavoro.
Cass. n. 19271/2013
Richiamata nello stesso senso sulla distinzione tra domande di accertamento/costitutive e domande di condanna pecuniaria in presenza di amministrazione straordinaria.
Cass. n. 29093/2018
Richiamata sul requisito di specifica indicazione e localizzazione dei documenti su cui si fonda il motivo di ricorso.
Cass. n. 195/2016
Richiamata sul medesimo onere di specificazione dei documenti nel ricorso per cassazione.
Cass. n. 16900/2015
Richiamata sul medesimo onere di specificazione dei documenti nel ricorso per cassazione.
Cass. n. 26174/2014
Richiamata sul medesimo onere di specificazione dei documenti nel ricorso per cassazione.
Cass. n. 22607/2014
Richiamata sul medesimo onere di specificazione dei documenti nel ricorso per cassazione.
Sez. Un. n. 7161/2010
Richiamata come precedente di legittimità sull'onere di autosufficienza e specifica indicazione dei documenti nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la Corte deve verificare preliminarmente la pertinenza del motivo rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; censure dirette contro una pronuncia non adottata sono inammissibili.
- Il divieto di novum in appello ex art. 437, comma 2, c.p.c. impedisce di ampliare in secondo grado il perimetro della domanda risarcitoria, sia nel titolo sia nel periodo temporale di riferimento.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato quando il giudice riconosce un risarcimento per un arco temporale diverso e più ampio rispetto a quello espressamente domandato.
- Quando un accordo collettivo o sindacale è qualificato come contratto a favore di terzo, l'efficacia della tutela in favore del lavoratore va ricostruita secondo le condizioni pattuite, senza trasformare automaticamente la domanda in una costituzione coattiva del rapporto.
- In tema di riparto dell'onere della prova, una volta allegato e dimostrato il fatto costitutivo del diritto, grava sulla controparte la prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo.
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti, è inammissibile il motivo che non indichi specificamente la sede processuale dei documenti né ne riproduca o riassuma il contenuto essenziale.
- Il sindacato di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
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