Cassazione Civile, Ordinanza n. 02764/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto dal 1990 con una successione di contratti a tempo determinato annuali, per periodi variabili di norma da aprile a dicembre, e impiegato come operaio qualificato addetto alla manutenzione delle opere e all'esercizio degli impianti di distribuzione irrigua, delle reti di dreno e scolo, ha chiesto la declaratoria di nullità del termine apposto ai vari contratti. In appello la domanda è stata respinta perché, secondo la Corte territoriale, l'attività svolta rientrava tra quelle stagionali individuabili dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, e il CCNL di settore qualificava come stagionali anche gli addetti alla manutenzione e all'esercizio degli impianti consorziali. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la norma consenta alla contrattazione collettiva di individuare solo ulteriori attività stagionali già tali, e non attività diverse da quelle tassativamente indicate dal d.P.R. n. 1525/1963; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 128 del CCNL di settore, lamentando un'erronea interpretazione della clausola collettiva e sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1364 c.c. invece di leggere la disposizione come meramente esemplificativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 abilita le fonti collettive comparativamente più rappresentative a individuare attività stagionali ulteriori rispetto a quelle già elencate nel d.P.R. n. 1525/1963, purché si tratti sempre di attività stagionali. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, condividendo l'interpretazione dell'art. 128 del CCNL, che amplia in modo coerente il novero delle attività stagionali includendo manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali, nonché l'irrigazione, con formulazione non tassativa ma esemplificativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
"salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"
La disposizione consente alla contrattazione collettiva di derogare al limite complessivo di 36 mesi dei contratti a termine, anche a livelli collettivi diversi da quello nazionale.
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001
"Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"
La norma abilita la contrattazione collettiva nazionale comparativamente più rappresentativa a individuare attività stagionali ulteriori rispetto a quelle già definite dal d.P.R. n. 1525/1963, non attività non stagionali.
d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
Costituisce il catalogo legale delle attività stagionali cui la norma rinvia; la contrattazione collettiva può ampliare il novero, ma restando nell'ambito della stagionalità.
art. 128 CCNL per i dipendenti del consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010
"Gli operai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (...) nonché gli operai avventizi addetti alla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta"
La clausola collettiva individua attività stagionali ulteriori e consimili rispetto a quelle dell'elenco ministeriale, con formulazione anche esemplificativa.
art. 1362 c.c., comma primo
Il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti collettive conducono a leggere la previsione come volta a qualificare come stagionali anche le attività di manutenzione ed esercizio degli impianti consorziali.
art. 1364 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte valorizza invece il tenore letterale e la portata esemplificativa della clausola collettiva.
art. 1365 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di indicazioni esemplificative; la Corte, di fatto, conferma una lettura non tassativa della clausola collettiva.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni dei precedenti conformi.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di successione di contratti a tempo determinato, la deroga al limite dei 36 mesi opera anche per attività stagionali ulteriori rispetto a quelle elencate nel catalogo legale, purché la contrattazione collettiva le individui espressamente come tali e si tratti comunque di attività preordinate a un'esecuzione limitata a una stagione.
- La delega alla contrattazione collettiva contenuta nell'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 non consente di sottrarre al limite dei 36 mesi attività non stagionali: l'intervento pattizio deve restare interno alla nozione di stagionalità.
- Quando una clausola collettiva utilizza formule ampie e riferimenti esemplificativi, l'interpretazione deve valorizzarne il tenore letterale e la comune intenzione delle parti collettive, verificando se la disposizione intenda realmente ampliare il novero delle attività stagionali previste dalla legge.
- Se il contratto collettivo di settore qualifica come stagionali attività di manutenzione ed esercizio di opere e impianti consorziali, tale qualificazione può essere idonea a giustificare l'assunzione a termine ripetuta senza applicazione del limite dei 36 mesi, ove la prestazione presenti effettiva connotazione stagionale.
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