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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29499/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici specializzandi avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da asserito tardivo/omesso recepimento delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica dei medici e, in particolare, per ottenere la differenza tra quanto percepito come borsa di studio o trattamento economico e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati applicati l’adeguamento annuale al costo della vita e la rideterminazione triennale previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Essi assumevano che la successiva disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999, più favorevole, avesse reso evidente l’inadeguatezza della precedente remunerazione e che tale disciplina dovesse rilevare anche per i periodi anteriori alla sua effettiva applicazione. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme europee e interne sul diritto a una remunerazione adeguata dei medici specializzandi, sostenendo che il d.lgs. n. 368 del 1999 non sarebbe mera scelta discrezionale ma l’effettivo completamento del recepimento delle direttive. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione delle norme che, a loro dire, imponevano l’indicizzazione annuale e la rivalutazione triennale della borsa di studio sino al 2006, contestando il rigetto della domanda economica per gli anni 1992-2006 e richiamando anche una recente ordinanza della Sezione Lavoro e la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui la direttiva 93/16/CEE non ha carattere innovativo rispetto alle precedenti direttive e che l’Italia aveva già adempiuto all’obbligo di assicurare una adeguata remunerazione con il d.lgs. n. 257 del 1991, mentre il d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non retroattivamente esigibile. Ha poi respinto il secondo motivo perché l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non è soggetto né all’indicizzazione annuale né all’adeguamento triennale, per effetto del blocco disposto da una serie di leggi finanziarie e di interventi normativi succedutisi nel tempo, principio ormai confermato anche dalle Sezioni Unite. È stata esclusa anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e non è stata accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La direttiva europea sull’adeguata remunerazione dei medici specializzandi non fissa un importo predeterminato, ma rimette agli Stati membri la determinazione della misura congrua nell’esercizio della loro discrezionalità, entro i limiti delle scelte di finanza pubblica.
  • La direttiva 93/16/CEE ha natura compilativa e di coordinamento rispetto alle precedenti direttive in materia di formazione specialistica medica e non introduce, di per sé, un nuovo obbligo europeo sulla misura della remunerazione.
  • Lo Stato italiano ha assolto l’obbligo di recepimento relativo all’adeguata remunerazione con il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999 rappresenta una successiva opzione legislativa interna, non un atto necessario di sanatoria di un precedente inadempimento.
  • I meccanismi di adeguamento della borsa di studio previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 possono essere legittimamente sospesi o esclusi da successive leggi finanziarie e di spesa, senza che ciò determini automaticamente una violazione del diritto UE o dell’art. 3 Cost.
  • Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non spetta né l’incremento annuale collegato al costo della vita né la rivalutazione triennale prevista originariamente dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tali aggiornamenti sono stati congelati da una serie di interventi normativi convergenti e continui.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando la questione attiene alla sola individuazione della misura della remunerazione adeguata, mancando nel diritto dell’Unione criteri o parametri vincolanti per la sua quantificazione.
  • In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme delle Sezioni Unite, il motivo di ricorso che reitera la medesima censura può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

RamiBancario e finanziarioProcesso civile
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