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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Una società che gestiva una clinica privata era stata convenuta dai congiunti di un paziente deceduto, per fatti ascritti ai medici operanti nella struttura. La clinica aveva chiamato in garanzia i propri assicuratori della responsabilità civile, poi confluiti per fusione in una compagnia assicuratrice. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che la polizza coprisse la responsabilità della clinica, ma con franchigia, quando il danno fosse stato causato da personale medico non dipendente. La Corte d'appello, invece, aveva escluso ogni copertura, interpretando la clausola di esclusione come riferita alla responsabilità della clinica per fatti del personale non dipendente. La ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1370 c.c.; erronea lettura della clausola di esclusione e della clausola che prevedeva una copertura a secondo rischio per il personale non dipendente; irrilevanza dell'argomento fondato sulla misura del premio; applicazione del criterio contra stipulatorem. La compagnia assicuratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, il secondo motivo e, limitatamente ad alcune censure, il terzo motivo; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la polizza fosse chiara nel coprire la responsabilità della clinica per fatti del personale, compreso quello non dipendente, e che la clausola di esclusione riguardasse soltanto la responsabilità personale dei medici e degli altri soggetti non dipendenti, non la responsabilità della struttura per i loro fatti. Ha inoltre osservato che non era consentito salvare una clausola svuotandola del senso espresso da un'altra previsione contrattuale che ne costituiva deroga. È stato invece dichiarato inammissibile il profilo che pretendeva di ricavare l'interpretazione del contratto dalla misura del premio, perché presupponeva accertamenti di fatto non compiuti e non allegati in modo tempestivo.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il testo contrattuale va interpretato secondo il suo tenore letterale e il senso complessivo delle espressioni utilizzate; nel caso concreto la clausola era chiara e non richiedeva letture manipolative.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere lette nel loro complesso e coordinate tra loro; non è consentito isolare una previsione ignorando un'altra clausola che la deroga espressamente.

  • art. 1366 c.c.

    Il motivo che invocava la buona fede interpretativa è stato ritenuto inammissibile perché richiedeva accertamenti di fatto non svolti in causa.

  • art. 1367 c.c.

    Il principio di interpretazione utile è recessivo rispetto alla volontà espressa dalle parti e non può essere usato per attribuire effetti a una clausola che il contratto stesso deroga.

  • art. 1369 c.c.

    Le censure che richiedevano valutazioni sullo scopo pratico del contratto sono state dichiarate inammissibili per la necessità di accertamenti di fatto non compiuti.

  • art. 1370 c.c.

    La clausola predisposta dall'assicuratore, se di difficile interpretazione, avrebbe dovuto essere letta contro il predisponente; il motivo è stato però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere la natura multirischio della polizza; il motivo è stato assorbito.

  • art. 1891 c.c.

    Richiamato nel ragionamento della Corte d'appello per escludere che la polizza fosse per conto altrui; la Cassazione ha ritenuto errato il sillogismo della Corte territoriale perché non considerava la clausola che estendeva la copertura al personale non dipendente a secondo rischio.

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione nel termine previsto in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del contratto assicurativo, quando il testo della clausola di descrizione del rischio è chiaro, non è consentito sovrapporre letture riduttive o manipolative che ne alterino il significato letterale.
  • Le clausole contrattuali devono essere lette unitariamente: una clausola di esclusione non può essere interpretata in modo da neutralizzare una diversa clausola che estende espressamente la copertura o la prevede a secondo rischio.
  • Il principio dell'interpretazione utile non può prevalere sulla volontà espressa delle parti; non si può attribuire efficacia a una clausola per salvarla quando il contratto stesso la deroga o la svuota espressamente.
  • La clausola predisposta da una sola parte, se davvero ambigua, deve essere interpretata contro il predisponente; il giudice non può però prescindere dal dato letterale e dalla struttura complessiva del contratto.
  • L'interpretazione del contratto non può fondarsi su elementi fattuali non allegati e non provati in giudizio, come la misura del premio o altri dati economici estrinseci, quando tali elementi richiedano accertamenti di merito non compiuti.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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