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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29486/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista; assicurazione)

La controversia

La controversia origina dall'incarico conferito a un architetto per la progettazione e direzione dei lavori di costruzione di 11 autorimesse interrate su un terreno di proprietà della committente. Le opere furono poi dichiarate dall'amministrazione comunale non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, con conseguente demolizione. In appello è stata accertata la responsabilità professionale del progettista/direttore dei lavori e condannati i suoi eredi al risarcimento dei danni, oltre alla manleva nei confronti dell'assicuratrice nei limiti di polizza e al netto della franchigia. La committente ricorre per cassazione lamentando, da un lato, l'omesso esame del mancato guadagno derivante dalla mancata vendita delle autorimesse e, dall'altro, la violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che il risarcimento dovesse comprendere anche il lucro cessante conseguente all'inadempimento professionale. La compagnia assicuratrice propone ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione della polizza, sostenendo che la garanzia non coprirebbe i danni connessi all'attività di progettazione e direzione lavori, ma solo alcune attività complementari del professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo della committente, ha ritenuto che fosse inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; quanto al secondo, lo ha reputato infondato perché il lucro cessante da inadempimento contrattuale non è in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova, anche presuntiva, delle circostanze da cui desumere l'utilità patrimoniale perduta. La CTU, da sola, non bastava a provare l'effettiva sussistenza del pregiudizio. Sul ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa della polizza, senza specifica denuncia dei canoni ermeneutici violati, e che la motivazione d'appello fosse ampia e non apparente. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti e i documenti da cui il fatto risulta, nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento dell'inadempimento comprende perdita subita e mancato guadagno solo se conseguenza immediata e diretta, ma il lucro cessante va allegato e provato e non può presumersi in astratto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone che il danno sia dimostrato nella sua esistenza, almeno nelle sue componenti essenziali.

  • art. 1362 c.c.

    La violazione dei criteri ermeneutici contrattuali va specificamente dedotta indicando quali canoni siano stati disattesi; non basta proporre una diversa lettura della polizza.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato in relazione alla manleva dell'assicurato verso i danni coperti dalla responsabilità civile.

  • art. 1900 c.c.

    Richiamato nel valutare il nesso tra condotta del professionista e operatività della copertura assicurativa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice richiede fatti noti idonei a fondare la prova del danno-conseguenza; il mero danno-evento non basta.

Massime di principio

  • Nel danno da inadempimento contrattuale il lucro cessante non è mai in re ipsa: chi lo invoca deve allegare e provare, anche per presunzioni, circostanze concrete da cui desumere con giudizio di probabilità l'utilità patrimoniale perduta.
  • La CTU non può supplire alla totale mancanza di allegazione del danno: il consulente tecnico valuta fatti già introdotti nel processo, ma non può essere utilizzato per esplorare in via sostitutiva l'esistenza del pregiudizio.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti processuali rilevanti da cui il fatto risulterebbe.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa della clausola rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare quali regole interpretative siano state violate.
  • In materia di interpretazione contrattuale, il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla volontà delle parti, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o intrinsecamente contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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