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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica. La committente aveva contestato gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori e la non regolarità contributiva dell’appaltatore, arrivando a risolvere il contratto e a riaffidare il cantiere con nuova gara. L’appaltatore ha quindi agito chiedendo: la declaratoria di illegittimità del recesso/risoluzione; l’accertamento dell’inadempimento della committente con risoluzione in danno e risarcimento; il pagamento di somme per lavorazioni asseritamente eseguite e non pagate; nonché l’accertamento negativo dell’obbligo della fideiussore. La committente si è difesa e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da inadempimento, oltre alla richiesta verso il garante. In appello e poi in cassazione l’appaltatore ha censurato soprattutto: 1) l’omesso esame di un fatto decisivo contenuto in una missiva della committente, che a suo dire riconosceva lavorazioni aggiuntive e quindi il credito per lavori extra SAL; 2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’erronea valutazione della prova documentale e testimoniale; 3) la violazione degli artt. 1227 e 1383 c.c. per il cumulo e la quantificazione dei danni riconosciuti alla committente, sostenendo che doveva evitarsi una duplicazione tra penale per ritardo e risarcimento per inadempimento, oltre a considerare i danni evitabili; 4) la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra/extra petita nella liquidazione dei danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per la preclusione da doppia conforme e comunque infondato, osservando che la Corte d’appello aveva comunque esaminato la missiva del 17 novembre 2005 e che non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo, ma al più una diversa valutazione delle prove. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non ricorrendo qui un uso di prove non dedotte o una violazione delle prove legali. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione del cumulo tra penale e risarcimento non era stata specificamente introdotta in appello; comunque l’ha ritenuta infondata, affermando che il ritardo dell’appaltatore era grave, non giustificato e tale da legittimare la risoluzione, e che la scelta della committente di riappaltare rientrava nella sua discrezionalità, senza prova di una soluzione alternativa meno onerosa. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. non riguardava una vera omessa pronuncia su domande o eccezioni, ma ancora una volta una contestazione della valutazione istruttoria. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 119 d.P.R. n. 554/1999

    richiamato come base della risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento e irregolarità contributiva dell’appaltatore

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il controllo di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione delle prove né il sindacato sulla sufficienza della motivazione

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione e la sua decisività

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per gli oneri di specificazione e produzione nel ricorso per cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non deriva da una mera errata valutazione delle prove, ma solo dall’utilizzo di prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattende prove legali; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 1227 c.c.

    la riduzione del danno per fatto colposo del creditore richiede una specifica eccezione del debitore e la prova che il creditore avrebbe potuto evitare il danno con ordinaria diligenza

  • art. 1383 c.c.

    il divieto di cumulo non impedisce, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza, il cumulo tra penale per ritardo e risarcimento per inadempimento, purché si eviti duplicazione del pregiudizio già coperto dalla penale

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l’omessa pronuncia su domande o eccezioni, non la valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie

Massime di principio

  • In caso di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico è stato comunque esaminato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; essa ricorre solo in caso di utilizzo di prove non dedotte, disapplicazione di prove legali o attribuzione di efficacia probatoria impropria.
  • In tema di appalto, il ritardo nell’esecuzione può legittimare la risoluzione se supera la soglia della normale tollerabilità o rende venuto meno l’affidamento del committente nell’ultimazione dell’opera, anche se era stata prevista una penale per il ritardo.
  • La clausola penale per ritardo non esclude automaticamente il risarcimento dei danni da inadempimento dopo la risoluzione; tuttavia, nella liquidazione del danno occorre evitare duplicazioni rispetto al pregiudizio già coperto dalla penale.
  • La deduzione del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. richiede una specifica eccezione del debitore e la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni usando l’ordinaria diligenza.
  • La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è configurabile solo se il giudice omette di pronunciare su una domanda o un’eccezione, non quando il ricorrente contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove o quantificato il danno.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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