Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società che svolgeva prestazioni sanitarie in regime di accreditamento ha convenuto l'azienda sanitaria locale chiedendo il pagamento di fatture relative a prestazioni rese tra il 2009 e il 2012, oltre al maggior danno da mora. Il tribunale ha dichiarato la domanda improponibile per asserito frazionamento illegittimo del credito; in appello la domanda è stata respinta perché la Corte territoriale ha ritenuto non provata la produzione dei contratti scritti che regolavano il rapporto con la ASL e ha ritenuto legittimo il rilievo officioso della relativa nullità. In cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle regole sul valore probatorio degli atti e giudicato interno, sostenendo che i contratti erano già stati depositati nel fascicolo di primo grado e che la Corte d'appello non poteva ignorarli né rilevare d'ufficio una questione già coperta da giudicato interno; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione solo sull'erronea affermazione della mancata allegazione dei contratti, senza considerare che i crediti non erano stati inseriti nella piattaforma di certificazione per la pendenza di trattative transattive; 3) insussistenza del frazionamento del credito, poiché i precedenti ricorsi monitori riguardavano fatture del 2010 e il giudizio in esame concerneva rapporti diversi, fondati su più contratti stipulati in anni diversi; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio devolutivo, perché il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare l'atto di appello e ha affermato l'assenza dei contratti nonostante essi fossero presenti nel fascicolo di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi centrati sulla mancata considerazione dei contratti e ha accertato direttamente, esaminando il fascicolo, che i contratti per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 erano effettivamente prodotti in primo grado; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dell'esistenza dei contratti e dei principi sulla necessaria forma scritta dei rapporti con la PA e sugli accordi contrattuali nel sistema dell'accreditamento sanitario.
La decisione
La Cassazione ha accolto i motivi primo, terzo e quarto, assorbendo il secondo. Ha chiarito che i contratti tra la struttura sanitaria e la ASL erano stati effettivamente prodotti sin dal primo grado e che, per i rapporti con la pubblica amministrazione e per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, è necessaria la stipulazione di specifici accordi contrattuali in forma scritta a pena di nullità. Poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sulla supposta mancanza di prova del contratto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda e delle ulteriori questioni di merito.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
È richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla struttura sanitaria.
art. 1224, secondo comma, c.c.
È invocato dalla parte attrice per ottenere il maggior danno da ritardo nel pagamento.
art. 116 c.p.c.
È richiamato come norma violata per la dedotta errata valutazione della prova documentale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per censurare la motivazione ritenuta assente, apparente o incomprensibile.
art. 276, comma 2, c.p.c.
È invocato nel primo motivo insieme alle altre norme processuali, in relazione alla dedotta erroneità della decisione.
art. 2909 c.c.
È richiamato in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno implicito sulla questione del contratto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e per il vizio di motivazione.
art. 112 c.p.c.
È invocato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 345 c.p.c.
È richiamato per contestare il modo in cui il giudice d'appello ha trattato i documenti e il thema decidendum.
art. 2697 c.c.
È richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del contratto e del credito.
art. 24 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa.
d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8-bis
La Corte lo richiama per affermare che l'erogazione di prestazioni sanitarie richiede autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quater
La Corte lo interpreta nel senso che l'accreditamento non basta da solo a fondare il diritto alla remunerazione, che resta subordinato agli accordi contrattuali.
d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies
È la norma centrale: impone la stipulazione di specifici accordi/contratti con forma scritta per regolare rapporti, volumi e corrispettivi, e la mancanza di stipula sospende l'accreditamento.
d.lgs. n. 231 del 2002
È richiamato per precisare che, ai fini degli interessi di mora, rileva la stipulazione dell'accordo scritto e non il mero accreditamento.
R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17
Sono richiamati per ribadire che i contratti con la PA devono rivestire forma scritta a pena di nullità.
L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6
È menzionata nel quadro normativo dell'accreditamento temporaneo/transitorio delle strutture sanitarie.
L. n. 833 del 1978
È richiamata come disciplina previgente delle convenzioni esterne cui si collega l'obbligo di stipulare il contratto scritto nel nuovo regime.
Massime di principio
- I contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam: la mancanza di tale forma determina nullità e impedisce di attribuire efficacia a comportamenti concludenti o a successive ratifiche o sanatorie.
- Nel sistema dell'accreditamento sanitario, l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura non bastano, da soli, a fondare il diritto alla remunerazione delle prestazioni: è necessaria anche la stipulazione di specifici accordi contrattuali con l'ente pubblico competente.
- Anche per le strutture sanitarie accreditate, la remunerazione delle prestazioni e l'eventuale spettanza degli interessi di mora presuppongono un contratto scritto valido e specifico, concluso con l'amministrazione sanitaria.
- In sede di legittimità, quando siano dedotti errores in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa e verificare l'effettiva produzione documentale nel fascicolo di merito.
- Il giudice di merito non può fondare il rigetto della domanda sulla supposta mancanza di un documento se dagli atti risulta che il documento era stato effettivamente prodotto in primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29485/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29486/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29494/2024 del 15/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →