Cassazione Civile, Ordinanza n. 29485/2024 del 15/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente per il pagamento di un importo di circa euro 240.040,68, pattuito come macrocanone in un contratto di leasing stipulato nel dicembre 2008. L’utilizzatrice si opponeva deducendo di avere già adempiuto all’obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto a un fornitore terzo, secondo un accordo di delegazione di pagamento: il pagamento sarebbe avvenuto mediante emissione di 24 effetti cambiari, tutti onorati alla scadenza. La concedente replicava di avere dovuto pagare essa stessa il prezzo della fornitura al fornitore, su sollecitazione della curatela fallimentare di quest’ultimo. Il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo provata, in via presuntiva, l’imputazione del pagamento al rapporto dedotto. La Corte d’appello riformava invece la decisione, reputando non dimostrato il collegamento tra i titoli cambiari e l’obbligazione oggetto di causa, valorizzando l’assenza di prova del rapporto fondamentale, la mancanza di riscontri contabili e fiscali sulla fattura richiamata e l’irrilevanza, ai fini decisivi, della cambiale da euro 11.000 asseritamente riferita agli interessi. La società utilizzatrice ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse trascurato vari indizi nel loro complesso: il patto di delegazione, la corrispondenza tra importi dei titoli e fattura, il lungo silenzio del fornitore e della concedente, la mancata richiesta immediata di pagamento, la fattura emessa dopo la scadenza dell’ultimo effetto e altri elementi presuntivi che, valutati globalmente, avrebbero dovuto dimostrare l’avvenuto pagamento dell’obbligazione delegata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure, pur formalmente veicolate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. La Corte ha richiamato i principi in tema di prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c., precisando che la violazione di legge è denunciabile solo se il giudice abbia applicato la norma a fatti non dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre nel caso concreto la ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa degli indizi. Ha quindi ritenuto corretto l’iter logico della Corte d’appello, che aveva escluso la prova dell’avvenuto pagamento del macrocanone/delegazione in difetto di un accordo scritto sul rapporto fondamentale e in assenza di sufficienti riscontri contabili e fiscali. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova, ma non ritenuto violato perché la censura era in sostanza diretta a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio.
richiamato come norma sulle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità riguarda solo la corretta sussunzione dei fatti nei requisiti della prova presuntiva.
la presunzione è valida solo se fondata su fatti noti gravi, precisi e concordanti; la censura è inammissibile quando mira soltanto a proporre una diversa inferenza probabilistica o a rivalutare gli indizi.
la denuncia di violazione di legge non può essere usata per sollecitare un riesame del merito o una diversa ricostruzione dei fatti.
l’omesso esame è configurabile solo per un fatto storico principale o secondario decisivo, non per la semplice contestazione della valutazione di deduzioni difensive o di risultanze istruttorie.
la definizione conforme alla proposta accelerata comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
la Corte applica la condanna equitativa per responsabilità aggravata in ragione della conformità tra proposta e decisione finale.
la Corte applica altresì la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, nei limiti del testo riportato.
Massime di principio
- La censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo se si dimostra che il giudice di merito ha tratto la presunzione da fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una lettura alternativa degli indizi.
- La valutazione della prova per presunzioni richiede dapprima l’esame analitico dei singoli indizi e poi la loro considerazione complessiva; tuttavia, una volta che il giudice abbia svolto tale percorso con motivazione congrua, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
- L’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o di specifiche deduzioni difensive.
- In una controversia sul pagamento dedotto come eseguito mediante titoli cambiari o delegazione, la corrispondenza dell’importo dei titoli con il credito asserito non è di per sé sufficiente se mancano riscontri univoci sul rapporto fondamentale e sulla destinazione dei pagamenti.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l’applicazione delle sanzioni per abuso del processo previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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