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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta di rimborso, proposta da alcuni utenti del servizio idrico di Napoli, dei canoni di depurazione pagati per più anni, oltre IVA, interessi e rivalutazione. Gli attori sostenevano che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della normativa che imponeva la quota di tariffa per la depurazione anche in assenza del servizio, il depuratore di riferimento fosse inefficiente e di fatto non idoneo a svolgere la funzione di depurazione, sicché il pagamento sarebbe stato indebito ex art. 2033 c.c. Il Tribunale aveva invece rigettato la domanda ritenendo che il servizio fosse comunque esistente, sia pure non ottimale, e che solo la mancanza totale o la temporanea inattività dell’impianto giustificassero la ripetizione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti censuravano tale lettura della sentenza costituzionale e della giurisprudenza di legittimità, denunciando anche l’erronea ripartizione dell’onere della prova: a loro dire spettava al gestore dimostrare il funzionamento dell’impianto e l’eventuale esistenza di oneri di progettazione/completamento che potessero giustificare un contributo dell’utenza. Deducevano inoltre l’omesso esame di plurimi elementi probatori già in atti, tra cui consulenze, relazioni tecniche, atti amministrativi e una sentenza penale, tutti indicativi dell’inadeguatezza del depuratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la ripetibilità dei canoni in presenza di un impianto solo parzialmente funzionante. Ha precisato che la giurisprudenza di legittimità non richiede, per l'indebito, la totale assenza fisica dell'impianto o la sua inattività solo volontaria, essendo sufficiente anche la temporanea inattività e, più in generale, l'inefficienza o inidoneità funzionale del depuratore a integrare la mancata fruizione del servizio. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di ripetizione ex art. 2033 c.c., l'onere di provare il funzionamento dell'impianto e gli eventuali costi di progettazione, realizzazione o completamento grava sul gestore convenuto, quale fatto impeditivo della domanda. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La somma pagata a titolo di canone di depurazione può essere ripetuta se manca il presupposto del servizio; la domanda restitutoria è ammessa quando il pagamento risulta indebito.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ripetizione, l'onere di provare il funzionamento dell'impianto e gli eventuali fatti impeditivi della pretesa restitutoria grava sul gestore del servizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito non può valorizzare elementi probatori estranei al processo e deve decidere sulla base delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve avvenire secondo i criteri legali e nei limiti del materiale istruttorio acquisito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso che denunciava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 1218 c.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo, ma assorbita; non ha avuto rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1453 c.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo, ma assorbita; non ha avuto rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1455 c.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo, ma assorbita; non ha avuto rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1181 c.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo, ma assorbita; non ha avuto rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 14, co. 1, l. n. 36/1994

    La disciplina tariffaria della depurazione, come riletta alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, non consente di pretendere il corrispettivo quando il servizio non sia effettivamente reso.

  • art. 155, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 152/2006

    La quota di tariffa per la depurazione è dovuta solo in presenza dell'effettiva erogazione del servizio, secondo la lettura costituzionalmente orientata richiamata in sentenza.

  • sentenza Corte cost. n. 335/2008

    Ha dichiarato l'illegittimità delle norme che imponevano il pagamento della quota di depurazione anche in assenza del servizio; il pagamento è dovuto solo come corrispettivo dell'effettiva esistenza del servizio di depurazione.

  • art. 8-sexies D.L. n. 208/2008 conv. in L. n. 13/2009

    È richiamato per affermare che, al più, gli utenti possono essere tenuti a contribuire agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento della depurazione, se tali costi siano provati dal gestore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione delle somme versate a titolo di tariffa di depurazione, l'indebito sussiste non solo quando l'impianto sia materialmente inesistente, ma anche quando esso sia temporaneamente inattivo o comunque inefficiente e inidoneo a svolgere la funzione depurativa.
  • La prova del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei fatti impeditivi della pretesa restitutoria grava sul gestore del servizio, quale debitore della prestazione e parte che intende trattenere le somme incassate.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina tariffaria impedisce di pretendere il canone di depurazione in assenza di una controprestazione effettiva; il mero dato formale dell'esistenza dell'impianto non basta se il servizio non è realmente reso.
  • Nel giudizio di legittimità, la falsa applicazione di un precedente può ricorrere quando il giudice di merito gli attribuisca un principio di diritto non contenuto nella decisione richiamata, specie se il precedente aveva dichiarato inammissibile il motivo senza enunciare una regola contraria.
  • Le eventuali somme correlate ad attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto possono rilevare solo se il gestore ne dia specifica prova, trattandosi di fatti impeditivi o riduttivi della ripetizione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimento
RamiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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