Cassazione Civile, Ordinanza n. 18342/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2004 nei confronti di una società, con recupero di IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio contestava quattro rilievi: compensi corrisposti a un soggetto che ricopriva insieme cariche sociali e una posizione di lavoro dipendente ritenuta incompatibile; costi relativi a fatture per sopravvenienze passive e consulenze amministrative imputate a più esercizi; costi per servizi di supporto amministrativo-contabile privi di contratto; e, soprattutto, una maggiore plusvalenza derivante dalla vendita di un complesso industriale in Sulmona a prezzo ritenuto antieconomico e successiva locazione del medesimo compendio. La CTP aveva respinto il ricorso della società; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello, annullando solo il rilievo relativo alla plusvalenza. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi principali, la violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2730 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto congruo il valore di mercato del compendio ceduto e che, comunque, la ripresa a IVA fosse dovuta in presenza di omessa fatturazione di operazioni imponibili; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi, lamentando l'incompetenza della Direzione regionale delle Entrate a svolgere accessi e verifiche fiscali e il difetto di motivazione dell'avviso per mancata considerazione delle memorie e osservazioni presentate dopo il PVC.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società contribuente. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale sulla competenza della Direzione regionale, richiamando la giurisprudenza secondo cui il d.l. 185/2008 non ha creato ex novo il potere di verifica ma ha solo ridisciplinato, con fonte primaria, il riparto di competenze tra uffici. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale per difetto di autosufficienza, perché non erano specificate le memorie prodotte, il loro contenuto, la loro data e le modalità di presentazione. Quanto al primo motivo principale, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a contestare un apprezzamento di fatto della CTR sulla congruità del prezzo di cessione del compendio immobiliare, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, e comunque non specificamente correlato alla violazione denunciata. Il secondo motivo principale è stato ritenuto infondato: una volta esclusa l'esistenza della plusvalenza e di un corrispettivo maggiore di quello fatturato, correttamente la CTR ha escluso anche il maggiore imponibile IVA. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma base dell'avviso di accertamento emesso a seguito di rettifica della dichiarazione; il testo ne descrive l'uso nell'accertamento, senza ulteriori puntualizzazioni interpretative
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dall'Ufficio per sostenere la legittimità della ripresa di una plusvalenza ritenuta antieconomica; la Corte ritiene inammissibile la censura perché incentrata su valutazioni di fatto della CTR
richiamati dall'Ufficio a sostegno della doglianza sulla prova e sulla valutazione del prezzo di cessione; la Corte non entra nel merito perché la censura è reputata di fatto
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato per sostenere la debenza dell'IVA in relazione alla pretesa omessa fatturazione; la Corte rileva che, esclusa la plusvalenza e il corrispettivo maggiore, correttamente è stato escluso anche il maggiore imponibile IVA
art. 14 Cost.
richiamato dalla società per contestare la competenza a svolgere accessi e verifiche fiscali; la Corte respinge la doglianza sulla base della giurisprudenza di legittimità
art. 62-sexies, comma 2, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
invocato dalla società come fonte del potere di verifica e della relativa competenza; la Corte ritiene infondata la censura alla luce della disciplina successiva e della giurisprudenza richiamata
art. 23 d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107
richiamato dalla società nel tema della competenza degli uffici fiscali; la Corte non accoglie la tesi dell'incompetenza funzionale
art. 27, comma 13, d.l. 29 novembre 2008, n. 185
richiamato dalla società e dalla Corte come norma che ha ridisciplinato la competenza delle Direzioni regionali, senza introdurre un potere prima inesistente
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo di difetto motivazionale dell'accertamento
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel motivo di difetto motivazionale dell'accertamento
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per sostenere che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare memorie e osservazioni presentate dopo il PVC; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato per lo scrutinio dei motivi secondo l'ordine logico-giuridico
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale che delimita il vizio dedotto in tutti i motivi di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escluderne l'applicazione all'Agenzia soccombente, ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una contestazione del mero apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la doglianza mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la congruità economica di un'operazione.
- La deduzione di errori motivazionali o di violazione del dovere di considerare memorie e osservazioni del contribuente richiede il rispetto dell'autosufficienza del ricorso: occorre indicare specificamente contenuto, data, modalità di produzione e rilievo delle deduzioni asseritamente trascurate.
- L'eventuale antieconomicità di una compravendita immobiliare può costituire elemento indiziario ai fini dell'accertamento, ma la sua concreta incidenza resta affidata alla valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti del vizio di legge realmente dedotto e specificamente argomentato.
- Accertata l'inesistenza della maggiore plusvalenza e del corrispettivo ulteriore rispetto a quello fatturato, non può essere mantenuta una pretesa IVA fondata esclusivamente sul medesimo presupposto fattuale ormai escluso dal giudice di merito.
- La disciplina dei poteri di accesso e verifica delle Direzioni regionali delle Entrate va letta come riparto di competenze tra uffici fondato su fonte primaria, non come attribuzione ex novo di poteri prima inesistenti.
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