Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18342/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2004 nei confronti di una società, con recupero di IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio contestava quattro rilievi: compensi corrisposti a un soggetto che ricopriva insieme cariche sociali e una posizione di lavoro dipendente ritenuta incompatibile; costi relativi a fatture per sopravvenienze passive e consulenze amministrative imputate a più esercizi; costi per servizi di supporto amministrativo-contabile privi di contratto; e, soprattutto, una maggiore plusvalenza derivante dalla vendita di un complesso industriale in Sulmona a prezzo ritenuto antieconomico e successiva locazione del medesimo compendio. La CTP aveva respinto il ricorso della società; la CTR aveva accolto parzialmente l'appello, annullando solo il rilievo relativo alla plusvalenza. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi principali, la violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2730 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto congruo il valore di mercato del compendio ceduto e che, comunque, la ripresa a IVA fosse dovuta in presenza di omessa fatturazione di operazioni imponibili; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi, lamentando l'incompetenza della Direzione regionale delle Entrate a svolgere accessi e verifiche fiscali e il difetto di motivazione dell'avviso per mancata considerazione delle memorie e osservazioni presentate dopo il PVC.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società contribuente. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale sulla competenza della Direzione regionale, richiamando la giurisprudenza secondo cui il d.l. 185/2008 non ha creato ex novo il potere di verifica ma ha solo ridisciplinato, con fonte primaria, il riparto di competenze tra uffici. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale per difetto di autosufficienza, perché non erano specificate le memorie prodotte, il loro contenuto, la loro data e le modalità di presentazione. Quanto al primo motivo principale, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a contestare un apprezzamento di fatto della CTR sulla congruità del prezzo di cessione del compendio immobiliare, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, e comunque non specificamente correlato alla violazione denunciata. Il secondo motivo principale è stato ritenuto infondato: una volta esclusa l'esistenza della plusvalenza e di un corrispettivo maggiore di quello fatturato, correttamente la CTR ha escluso anche il maggiore imponibile IVA. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una contestazione del mero apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la doglianza mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la congruità economica di un'operazione.
  • La deduzione di errori motivazionali o di violazione del dovere di considerare memorie e osservazioni del contribuente richiede il rispetto dell'autosufficienza del ricorso: occorre indicare specificamente contenuto, data, modalità di produzione e rilievo delle deduzioni asseritamente trascurate.
  • L'eventuale antieconomicità di una compravendita immobiliare può costituire elemento indiziario ai fini dell'accertamento, ma la sua concreta incidenza resta affidata alla valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti del vizio di legge realmente dedotto e specificamente argomentato.
  • Accertata l'inesistenza della maggiore plusvalenza e del corrispettivo ulteriore rispetto a quello fatturato, non può essere mantenuta una pretesa IVA fondata esclusivamente sul medesimo presupposto fattuale ormai escluso dal giudice di merito.
  • La disciplina dei poteri di accesso e verifica delle Direzioni regionali delle Entrate va letta come riparto di competenze tra uffici fondato su fonte primaria, non come attribuzione ex novo di poteri prima inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.