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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un agente della riscossione aveva emesso nei confronti del contribuente una cartella di pagamento per omesso versamento di IRPEF relativa all'anno d'imposta 2006, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato la cartella ottenendo accoglimento in primo grado; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio, riformando la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 36 ter d.P.R. 600/1973, eccesso di potere e omesso esame, sostenendo che la CTR non avesse considerato le sue doglianze sulla motivazione della cartella, in particolare sulla specificazione delle pretese creditorie, che sarebbero state indicate solo nel processo; con il secondo ha dedotto violazione/falsa applicazione degli artt. 36 ter, 64 e 67 d.P.R. 600/1973, nonché dell'art. 35 d.P.R. 602/1973 e di un documento di prassi dell'Agenzia, in relazione alle conseguenze dell'omesso rilascio, da parte del sostituto d'imposta, della certificazione attestante la ritenuta d'acconto; con il terzo ha lamentato omesso esame della documentazione prodotta e iniquità della condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, la mancata esibizione della certificazione del sostituto non impedisce al contribuente di provare la ritenuta con mezzi equipollenti.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione al controllo formale e alla dedotta motivazione della cartella; la Corte non accoglie la censura sul punto perché formulata in modo promiscuo e diretta a rivalutare il merito

  • art. 64 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di ritenute e posizione del sostituito; la Corte valorizza il principio per cui la prova della ritenuta può essere fornita anche con mezzi equipollenti

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente; viene in rilievo nel quadro normativo delle ritenute sui redditi

  • art. 35 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente nel motivo accolto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel principio sulla prova della ritenuta mediante mezzi equipollenti, a tutela dell'assenza di duplicazione del prelievo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi tassativi, specifici e riconducibili in modo chiaro a una delle categorie tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile il motivo che cumuli e confonda profili di violazione di legge e censure di merito o di motivazione.
  • La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea individuazione o interpretazione della norma astratta; se invece si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, la censura è di motivazione e non può essere veicolata come violazione di legge.
  • Nel processo tributario, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione della certificazione del sostituto d'imposta non preclude al contribuente di provare in altro modo l'avvenuta ritenuta, purché mediante mezzi equipollenti idonei a evitare una duplicazione del prelievo.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale; non ogni insufficienza motivazionale è denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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