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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della contribuente un atto di contestazione di sanzioni per omessa risposta a questionario e un avviso di accertamento IRPEF con sanzioni per l'anno d'imposta 1999, relativi a una plusvalenza da cessione immobiliare. La contribuente aveva inizialmente impugnato gli atti; dopo un primo contenzioso con passaggi in CTP, CTR, cassazione e rinvio, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR resa in sede di rinvio, articolando tre motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, aveva depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di essersi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 3 del d.l. 119/2018.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, perché sottoscritta dal difensore munito di procura speciale apposta in calce al ricorso, e ha escluso la necessità della notifica all'Agenzia delle entrate, in quanto questa si era costituita tardivamente e non poteva quindi esercitare i diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite, compreso quello previsto dall'art. 390, comma ultimo, c.p.c. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio, regolando le spese con compensazione/nulla per le spese e affermando che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché si tratta di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3, d.l. 119/2018

    La definizione agevolata delle controversie tributarie è indicata come causa della rinuncia al ricorso, con conseguente sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione.

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    La notifica dell'atto di rinuncia al controricorrente non è necessaria quando la parte resistente si sia costituita tardivamente e, per ciò, non sia titolare dei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite.

  • art. 13, d.P.R. 115/2002

    Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio è definito per una causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se proviene dal difensore munito di procura speciale idonea a tali fini.
  • La notifica della rinuncia all'altra parte non è necessaria nei confronti della parte che si sia costituita tardivamente e non sia pertanto titolare dei diritti processuali tipici della parte ritualmente costituita.
  • Quando interviene una causa di estinzione del giudizio di legittimità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • La definizione agevolata della controversia può costituire il presupposto pratico della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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