Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per recuperare una maggiore imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata dalla cessione del 50% di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata. L'Ufficio contestava che il corrispettivo dichiarato fosse inferiore al valore effettivo della quota, facendo leva su una valutazione contabile e su elementi presuntivi desunti dal valore degli immobili ceduti dalla società e dal conseguente patrimonio netto. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado, ma l'appello dell'Agenzia era stato accolto dalla CTR. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 27/1991 e degli artt. 9 e 82 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il criterio del valore normale della quota ceduta anziché quello del corrispettivo effettivamente percepito previsto dalla disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha chiarito che per la plusvalenza da cessione di partecipazioni, ai fini dell'imposta sostitutiva ex art. 2 del d.l. n. 27/1991, non opera una presunzione legale di coincidenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale di mercato della quota; tuttavia, il giudice di merito può valorizzare elementi presuntivi e l'accertamento del valore normale per ritenere provata la difformità del corrispettivo dichiarato. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto la fondatezza della presunzione dell'Ufficio, senza applicare in via diretta il valore normale come criterio legale sostitutivo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.l. 27 gennaio 1991, n. 27
«i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c bis) del testo unico delle imposte sui redditi ... sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto»
la plusvalenza tassabile si determina sulla base del corrispettivo percepito; il corrispettivo può essere contestato dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, se ritenute fondate dal giudice di merito
art. 9 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
il valore normale costituisce criterio di determinazione del valore di determinati beni ai fini del reddito complessivo, ma non è il parametro legale diretto per la tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni
art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma del testo unico che individua i redditi diversi oggetto della disciplina dell'imposta sostitutiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali, non esiste una presunzione legale di corrispondenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale di mercato della partecipazione.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare il corrispettivo dichiarato e il giudice di merito può fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché risultino logicamente e fattualmente sorrette da elementi concreti.
- Il valore normale ex art. 9 TUIR non opera come criterio automatico e sostitutivo del corrispettivo percepito nella disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ma può costituire un elemento di riscontro probatorio.
- La censura di violazione di legge non è fondata quando la decisione impugnata si limita a ritenere provata, in fatto, la non corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore effettivo, senza applicare una regola giuridica errata.
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