Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio rettificò il reddito d'impresa per l'anno 1995 contestando maggiori ricavi e costi non deducibili. L'avviso di accertamento fu notificato al curatore del fallimento intervenuto medio tempore, ma richiamava un processo verbale di constatazione notificato solo al fallito quando era ancora in bonis. Il fallimento impugnò l'atto deducendo: 1) nullità per difetto di motivazione e violazione dell'obbligo di allegazione, perché il PVC non era stato notificato alla curatela; 2) illegittimità dell'accertamento presuntivo, fondato su un raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita di soli alcuni articoli, senza un inventario generale e senza presunzioni gravi, precise e concordanti; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla diversità dei beni considerati e alla deducibilità dei costi; 4) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la CTR aveva richiamato un preteso vizio di ultrapetizione e omessa pronuncia della sentenza di primo grado ma poi aveva deciso nel merito. Inoltre, il ricorrente invocava un giudicato esterno favorevole formatosi su altri avvisi analoghi annullati per mancata notifica del PVC alla curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in tema di fallimento, è sufficiente ai fini della motivazione dell'avviso che i documenti posti a base della pretesa siano stati notificati al fallito prima del fallimento, poiché gli atti del procedimento tributario anteriori alla dichiarazione di fallimento sono opponibili alla curatela e il curatore, ai sensi dell'art. 88 l.fall., acquisisce documentazione e scritture dell'impresa. Ha escluso anche l'efficacia del giudicato esterno invocato, perché un annullamento per vizio di motivazione non si estende ad altre controversie sul medesimo rapporto tributario. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, in quanto diretti a contestare valutazioni di fatto e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti del sindacato di legittimità. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, spiegando che il passaggio della sentenza di appello richiamato dal ricorrente era un mero errore materiale privo di incidenza logica sulla decisione. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia delle entrate non svolse attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento del reddito d'impresa mediante presunzioni basate su dati certi e su un criterio coerente con la natura dei beni esaminati; la Corte ne valorizza l'applicazione in relazione alla percentuale di ricarico ponderata.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di allegazione e conoscenza degli atti richiamati dall'avviso di accertamento.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dal ricorrente come norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa.

  • art. 88 l.fall.

    impone al curatore di ricevere dal fallito beni, documenti e scritture contabili; la Corte ne ricava una presunzione iuris tantum di conoscenza della documentazione già nella disponibilità del fallito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova nelle presunzioni fiscali.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il passaggio contestato era frutto di errore materiale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ne ribadisce il perimetro, escludendo che il motivo possa tradursi nella censura alle valutazioni di merito o alle argomentazioni giuridiche anziché a un fatto storico decisivo omesso.

Massime di principio

  • In caso di fallimento del contribuente, gli atti e i documenti del procedimento tributario formati prima della dichiarazione di fallimento e notificati al fallito possono considerarsi opponibili alla curatela, poiché il curatore subentra nella posizione del fallito e acquista la documentazione dell'impresa.
  • Ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento, la notifica al fallito del processo verbale di constatazione richiamato nell'atto può essere sufficiente anche se il verbale non è stato notificato alla curatela, quando si tratti di atti anteriori al fallimento e sia operante la disponibilità della documentazione da parte del curatore.
  • Il giudicato formatosi su un precedente annullamento dell'avviso per vizio di motivazione non si estende automaticamente ad altre controversie, anche tra le stesse parti, se queste riguardano differenti atti impositivi e non il merito della pretesa tributaria.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle allegazioni difensive; il vizio deve riguardare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
  • Le presunzioni utilizzate per rettificare i ricavi devono poggiare su un criterio coerente con la natura e le caratteristiche dei beni esaminati e su un campione selezionato in modo appropriato; la contestazione che miri solo a rimettere in discussione il merito dell'apprezzamento fattuale non è scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.