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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, contestando alla contribuente una maggiore IRPEF determinata con il c.d. redditometro sulla base di beni-indice di spesa. La contribuente aveva sostenuto che tali spese fossero state sostenute anche da un convivente more uxorio, poi divenuto marito, e che alcuni beni considerati dall'ufficio non fossero da lei utilizzati o utilizzabili. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione dando ragione all'Ufficio. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. 600/1973 per mancata valutazione del compendio probatorio contrario; (2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente per avere la CTR erroneamente valorizzato la distinzione tra famiglia fiscale e famiglia di fatto; (3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente per avere la CTR ritenuto non adeguate le prove sulla contribuzione del convivente e sull'inutilizzabilità di alcuni beni; (4) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente in relazione alla disponibilità patrimoniale del convivente al tempo dei fatti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbiti gli altri, osservando che la motivazione della CTR si era esaurita in un'affermazione generica di inadeguatezza delle prove difensive, senza un esame analitico del materiale documentale prodotto dalla contribuente. Ha qualificato tale motivazione come apparente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., richiamando il principio secondo cui, nelle controversie su accertamento sintetico, una volta assolto l'onere di offrire prova contraria, il giudice deve esaminare analiticamente le risultanze probatorie e non può limitarsi a giudizi sommari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. 600/1973

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito e la relativa presunzione legale relativa, superabile dal contribuente con prova contraria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è il corretto parametro quando la censura attiene in realtà alla mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione meramente apparente integra un vizio denunciabile come nullità della sentenza per violazione del dovere di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel tema dell'inversione dell'onere della prova: al contribuente spetta fornire prova contraria rispetto alla presunzione redditometrica.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la presunzione di maggior reddito è relativa e il contribuente può vincerla con idonea prova contraria sulla provenienza e sul finanziamento delle spese-indice.
  • Se il contribuente ha assolto l'onere di fornire elementi contrari, il giudice di merito deve esaminare in modo analitico e specifico tutto il materiale probatorio prodotto, senza limitarsi a formule generiche o giudizi sommari.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non può essere integrata dall'interprete con congetture.
  • Nel processo tributario, la distinzione tra situazione familiare di fatto e famiglia fiscale non può sostituire l'accertamento concreto sulle prove offerte in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse necessarie a sostenere le spese contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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