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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un ente territoriale per l'edilizia residenziale un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRES e IRAP, plusvalenze/sopravvenienze derivanti dalla cessione di immobili, disconosceva una minusvalenza relativa alla vendita di beni già demaniali e negava l'applicazione dell'aliquota IRES ridotta del 16,50%. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto solo in parte; in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto l'incidentale dell'ente e rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo invalidante la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dopo la richiesta documentale. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la norma non si applica agli accertamenti svolti a tavolino presso l'Ufficio e non presso la sede del contribuente; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al recupero delle sopravvenienze da cessione di immobili; 3) violazione dell'art. 6, comma 1, D.P.R. 601/1973, per avere la CTR equiparato gli ATER agli ex IACP ai fini dell'aliquota IRES ridotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, poiché preliminare e dirimente, ha assorbito gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Aquila, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo nei controlli eseguiti presso la sede del contribuente e non negli accertamenti a tavolino svolti presso l'Ufficio sulla base di documentazione già acquisita o fornita dal contribuente. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato come base normativa del recupero a tassazione di componenti positive derivanti dalla cessione di immobili.

  • art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato come base normativa del recupero a tassazione di sopravvenienze attive correlate alla cessione di immobili.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il termine dilatorio di 60 giorni si applica solo ai controlli effettuati presso la sede del contribuente; non opera negli accertamenti a tavolino svolti presso l'Ufficio.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la Corte ne limita l'operatività ai casi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione; non impone, nel caso di specie, la redazione dei verbali di verifica e conclusivo.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per l'applicabilità, in via di rinvio, dell'art. 52, comma 6, anche in materia di imposte dirette nei soli casi previsti.

  • art. 6, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    norma invocata nel ricorso per censurare l'estensione dell'aliquota IRES ridotta agli ATER; il relativo motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali "a tavolino" sulle imposte dirette, effettuati presso l'Ufficio sulla base di dati e documenti acquisiti o forniti dal contribuente, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale fondato sul termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera soltanto quando il controllo sia svolto presso la sede del contribuente; non può essere esteso ai controlli documentali eseguiti presso l'Amministrazione.
  • La violazione del termine dilatorio non può essere posta a base dell'annullamento dell'avviso di accertamento quando il procedimento non rientri nell'ambito applicativo della disposizione invocata.
  • Quando il primo motivo di ricorso è preliminare e dirimente, l'accoglimento di esso assorbe l'esame degli altri motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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