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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16702/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2009. La dichiarazione 2009 della contribuente era stata scartata dal sistema per irregolarità formali; l'Amministrazione ha quindi considerato la dichiarazione omessa, disconoscendo il credito d'imposta esposto in quella dichiarazione e riversandone gli effetti anche sulla dichiarazione 2010, nella quale il credito risultava inesistente, con conseguente ripresa a tassazione. La contribuente ha impugnato l'atto, ottenendo inizialmente accoglimento in primo grado sulla base dell'assunto che lo scarto della dichiarazione per vizi formali non equivalga a omessa dichiarazione; in appello la decisione è stata riformata e la pretesa fiscale è stata confermata. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c., sostenendo il passaggio in giudicato di un capo della sentenza di primo grado e l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., 115 e 116 c.p.c., 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR non avesse attribuito valore alla documentazione difensiva prodotta ai fini di contrastare l'accertamento induttivo; 3) violazione degli artt. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per la fattura in contestazione, essendo già registrata per gli importi corretti, non occorresse alcuna nota di accredito.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del controricorso erariale, ritenendolo tempestivo per effetto della sospensione di nove mesi dei termini processuali prevista dal d.l. n. 119/2018 per le controversie definibili in via agevolata, applicabile anche alla controversia in esame. Nel merito, ha rigettato il primo motivo perché dalla sentenza di primo grado non risultavano due capi distinti né autonome rationes decidendi, ma un'unica motivazione imperniata sul mancato equiparare lo scarto della dichiarazione all'omissione; inoltre ha ribadito che, nel processo tributario, l'onere di impugnazione specifica è assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già spese in primo grado quando il dissenso investa l'intera decisione o il complesso dell'atto di gravame consenta di coglierne i motivi. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, ritenendo che mirassero a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, attività preclusa in sede di legittimità; ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l'erronea ricostruzione del fatto è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, qui non sussistente alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della contribuente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e la conseguente emissione della cartella; nel caso di specie il sistema aveva scartato la dichiarazione e l'Ufficio aveva recuperato a tassazione il credito esposto.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Invocato per sostenere il passaggio in giudicato di un capo della sentenza di primo grado; la Corte ha escluso che nella decisione di primo grado vi fossero capi autonomi o rationes distinte.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'onere di impugnazione specifica nel processo tributario è assolto anche dalla riproposizione delle medesime ragioni già poste a base della legittimità dell'atto quando il dissenso investa la decisione nel suo complesso o il motivo di censura sia ricavabile dall'atto di appello nel suo complesso.

  • artt. 2697 e 2727 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura probatoria; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la scelta delle prove ritenute attendibili appartiene al giudice di merito.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel contesto della censura sull'accertamento induttivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza è reputata inammissibile.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel contesto della censura sull'accertamento induttivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza è reputata inammissibile.

  • art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972

    Invocato per sostenere che, essendo la fattura già correttamente registrata, non fosse necessaria una nota di accredito; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta al riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base formale del primo motivo, prospettato come violazione processuale per asserito giudicato interno o difetto di specificità dell'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base formale del secondo e terzo motivo, dedotti come violazioni di legge, ma in realtà diretti a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente la censura solo per anomalie motivazionali gravi.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    È la disposizione che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. n. 119/2018

    La Corte lo richiama per la sospensione per nove mesi dei termini processuali nelle controversie definibili in via agevolata, applicata anche al termine per il controricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'onere di impugnazione specifica è assolto anche quando la parte riproponga in appello le medesime ragioni già svolte in primo grado, purché dall'atto di gravame emerga in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione complessivamente considerata.
  • La distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione dipende dal tipo di errore denunciato: la prima riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre la seconda riguarda l'accertamento della fattispecie concreta e la valutazione delle prove.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio; la selezione delle prove ritenute attendibili e la loro ponderazione spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento istruttorio non accolto.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale' e resta censurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali, non già per semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Lo scarto della dichiarazione per irregolarità formali, nei limiti della decisione in esame, non è di per sé sufficiente a consentire in cassazione una diversa ricostruzione del merito della pretesa fiscale quando la censura si risolva in una contestazione della valutazione compiuta dal giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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